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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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liquota minima di conversione se si aumentassero di 0,8 per cento gli accrediti di vecchiaia di cui all'articolo 16 LPP (500 % x 6,8 % = 34 % = 532 % x 6,4 %), poiché questo aumento può essere articolato diversamente per classe di età.
Al posto di quella integrale si potrebbe prevedere una compensazione parziale aumentando gli accrediti di vecchiaia solo di 0,4 punti percentuali invece che di 0,8. Come evidenziato dalla tabella qui appresso, in questo caso risulterebbe un tasso di rendita del 33 per cento del salario coordinato (516% x 6,4%) invece che del 34 per cento.
Tabella 9: Tasso di sostituzione in caso di compensazione integrale e parziale (calcolo secondo modello per un salario lordo LPP di fr. 77’400*)
Compensazione com- Compensazione parziale pleta
Aumento degli accrediti Aumento degli accrediti di vecchia dello 0,8% di vecchiaia dello 0,4%
Rendita AVS semplice fr. 25 800 fr. 25 800
massima
Rendita LPP fr. 18 667 (6,4%)*** fr. 18 105 (6,4%)*** (regola d'oro)
Obiettivo di rendita PP in 34% di fr. 54 825** 33% di fr. 54 825** % del salario coordinato
Rendita totale fr. 44 467 fr. 43 905
Tasso di sostituzione in % 57,4% di fr. 77 400 56,7% di fr. 77 400 del salario massimo assi-
curabile
* fr. 77 400 = Salario annuo massimo LPP costitutivo della rendita (valore soglia
2005/2006)
** fr. 77 400 ./. 22 575 (7/8 di fr. 25 800)
*** 532% x fr. 54825 x 6,4% rispettivamente 516% x fr. 54 825 x 6,4%
1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione di transizione
I dati summenzionati sulle possibili compensazioni si basano sui calcoli relativi a una generazione ordinaria, ossia agli assicurati che hanno ancora 40 anni di assicurazione davanti a loro al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. Ciò significa anche che numerosi fattori, segnatamente la variazione del tasso d'interesse minimo e dell'aliquota minima di conversione, potranno influire sul raggiungimento dell'obiettivo di prestazione.
Gli assicurati prossimi al pensionamento non hanno il tempo materiale di compensare la riduzione. Tanto più breve è la durata d'assicurazione sotto il nuovo ordinamento, tanto più rilevanti sono le tappe della riduzione e tanto meno le misure d'accompagnamento permettono di compensare le perdite poiché sono pensate per essere applicate durante 40 anni.
I calcoli sull'efficacia delle misure d'accompagnamento della 1a revisione LPP hanno comunque mostrato che per quanto concerne i pensionamenti nel corso dei primi