Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine
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elegge il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione. Le decisioni sono prese con atto pubblico;
d. il consiglio d'amministrazione notifica le decisioni dell'assemblea generale per l'iscrizione nel registro di commercio e svolge gli ulteriori compiti che gli spettano secondo il Codice delle obbligazioni.
4 La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.
5 Il Consiglio federale è competente per la vendita della partecipazione che la Confederazione detiene nell'azienda.
II
Con l'iscrizione della trasformazione nel registro di commercio (art. 28a cpv. 4) sono abrogati gli articoli 1-28 della presente legge.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 Terminata la vendita di cui all'articolo 28a capoverso 5 della presente legge, il Consiglio federale decreta l'abrogazione della legge.