Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 11 pagine

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tuttavia ritiene molto importante che il progetto non limiti eccessivamente il Consiglio federale nelle sue possibilità di informare. Il Cantone GR è invece favorevole all'avamprogetto soltanto se vengono create le condizioni legali necessarie affinché il rispetto da parte del Consiglio federale dei principi informativi statuiti sia soggetto a un esame del Tribunale federale.

16 partecipanti alla consultazione rifiutano l'avamprogetto21:

Per 5 Cantoni22 il previsto disciplinamento è superfluo e limita eccessivamente il margine di manovra del Consiglio federale; la giurisprudenza e i principi attuali sono sufficienti per un'informazione obiettiva del Popolo. Inoltre l'impegno del Consiglio federale prima delle votazioni non può essere standardizzato23.

Per il Cantone AI i criteri fissati nell'articolo 10a dell'avamprogetto sono troppo ampi e lasciano alle autorità federali un margine di manovra eccessivo. È pertanto necessario rinunciare a sottoporre l'oggetto come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di governo".

Pur riconoscendo la necessità d'azione nell'ambito dell'informazione prima delle votazioni, 2 partiti24 ritengono insufficiente il presente avamprogetto di modifica della LDP25 ovvero ne criticano l'impostazione sbagliata26. L'UDF chiede che il mandato di informazione venga definito più precisamente nella legge e venga delimitato. Inoltre al Consiglio federale e all'Amministrazione dev'essere tra l'altro vietato di impegnarsi nelle campagne precedenti le votazioni con mezzi federali diversi dalla documentazione di voto e dalle piattaforme in Internet. Nella legge occorre stabilire che i media elettronici finanziati con tasse di concessione - oltre che informare in merito al contenuto degli oggetti in votazione e presentare commenti redazionali propri - devono servire da piattaforma per la presentazione equilibrata e oggettiva delle diverse opinioni sugli oggetti in votazione. Secondo l'UDC in questi ultimi anni il Consiglio federale si è allontanato sempre più dalla sua prassi pluriennale di un'informazione discreta e quindi dalla garanzia della libera formazione della volontà conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale, per cui è di massima favorevole a un disciplinamento. Secondo l'UDC l'avamprogetto va però nella direzione sbagliata. L'UDC ritiene inoltre che l'avamprogetto contiene alcune formulazioni spinose e poco chiare. L'informazione costante non è infatti compito del Consiglio federale. Anche i termini oggettiva, trasparente e appropriata non sono secondo l'UDC sufficientemente definiti dal profilo giuridico. L'UDC ritiene inoltre che le campagne precedenti le votazioni devono essere condotte dai partiti, dai comitati e dalle associazioni e non dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale. Se l'avamprogetto dovesse essere approvato dal Parlamento senza modifiche, l'UDC potrebbe sostenere l'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di governo".

Il VBB motiva il suo rifiuto all'avamprogetto con il fatto che esso si prefigge il contrario dell'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di governo" e determina una nuova ripartizione delle competenze a favore del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale e a scapito dell'Assemblea federale. Siccome con esso si vuole giungere a una nuova forma di Stato, il previsto complemento della LDP de-

21 SZ, FR, SO, BL, AI, TG; UDC, UDF; VBB; CP, AGK, 5 privati.

22 SZ, FR, SO, BL, TG.

23 SO, BL, TG.

24 UDC, UDF.

25 UDF.

26 UDC.