Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 11 pagine
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v'essere attuato a livello costituzionale. Di conseguenza l'oggetto dev'essere sottoposto a Popolo e Cantoni come modifica costituzionale. Inoltre l'articolo 11 capoverso 2 LDP prevede già la competenza del Consiglio federale di influenzare il processo di formazione dell'opinione degli aventi diritto di voto. Il VBB critica infine il fatto che non è previsto di sottoporre a votazione la modifica di legge contemporaneamente all'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di governo".
7 altri partecipanti alla consultazione27 chiedono il ritorno a un'attività informativa restrittiva del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale prima delle votazioni popolari e di conseguenza rifiutano l'oggetto nel suo complesso. Essi criticano essenzialmente il fatto che la modifica di legge legittimerebbe legalmente la manipolazione degli aventi diritto di voto da parte del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Il vigente articolo 11 capoverso 2 LDP disciplina sufficientemente l'informazione degli aventi diritto di voto, non è necessaria un'informazione più ampia. Il disciplinamento previsto determinerebbe una nuova ripartizione delle competenze a favore del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale e trasformerebbe la democrazia diretta in una democrazia pilotata. Il potere del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale aumenterebbe ulteriormente. Partecipando alle campagne precedenti le votazioni il Consiglio federale diventerebbe inoltre parte; non sarebbe dunque più al di sopra dei partecipanti alla campagna e non potrebbe servire l'intera popolazione. Inoltre i termini "costante, oggettiva, trasparente e appropriata" nell'articolo 10a capoverso 2 dell'avamprogetto sono troppo vaghi. L'attività informativa del Consiglio federale dovrebbe essere disciplinata non a livello di legge bensì a livello costituzionale. Un privato e il VBB criticano poi il fatto che non si prevede di porre in votazione il controprogetto contemporaneamente all'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di governo".
3.2 Pareri relativi all'articolo 10a cpv. 1
11 partecipanti alla consultazione28 apprezzano espressamente il fatto che nell'articolo 10a capoverso 1 dell'avamprogetto venga statuito un obbligo del Consiglio federale di informare prima delle votazioni.
Il Cantone ZH propone, a causa del grande significato, di introdurre nel primo periodo dell'articolo 10a capoverso 1 l'elemento della correttezza: "Il Consiglio federale informa in modo corretto ed esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. (...)". Il Cantone AG ritiene che il Consiglio federale debba informare non soltanto in modo esauriente bensì anche in modo equilibrato. Propone pertanto di completare in questo senso il primo periodo dell'articolo 10a capoverso 1. Il Cantone GE non è soddisfatto dell'espressione "in modo esauriente" e chiede pertanto di riesaminare il primo periodo dell'articolo 10a capoverso 1. Secondo il PLS l'espressione "in modo esauriente" può essere interpretata in modi diversi e propone pertanto di cancellarla.
Secondo il Cantone BE nel secondo periodo dell'articolo 10a capoverso 1 occorre dire più chiaramente che il Consiglio federale rappresenta la posizione dell'Assemblea federale. Il Cantone TG propone invece di rinunciare al secondo periodo dell'articolo 10a capoverso 1. Se non si dovesse rinunciarvi, il Cantone TG ritiene necessario adeguare il commento: il Consiglio federale deve non soltanto eseguire le decisioni dell'Assemblea federale, bensì anche, in quanto autorità suprema direttiva ed esecu-
27 CP, AGK, 5 privati.
28 ZH, BE, UR, NW, BS, SH, JU; PLR, PS; UCS; SIC.