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Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 4 pagine
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3 Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
Sezione 2: Contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi
Art. 3
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:
Contributo alle spese = spese – (redditi determinanti – 2 x importo LPC) x spese
2 x importo LPC
Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un disciplinamento intercantonale
Art. 4
1 Se non esiste un disciplinamento tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dal Cantone di domicilio un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto,:
a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese giusta l’articolo 16 LAV, e
b. aveva il suo domicilio civile in un altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
2 Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) lo fissa ogni cinque anni civili. Sono determinanti:
a. il numero di persone che si sono rivolte a un consultorio secondo l’ultima statistica sull’aiuto alle vittime; e
b. gli oneri dei Cantoni, per l’anno precedente, relativi alle spese d’esercizio dei consultori e alle spese per l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine.
3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese.