Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore Progetti e metodologia legislativi
Novembre 2007 / NAH / BEV
Risultati della consultazione relativa
all’ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di
reati (OAVI)
1 Situazione iniziale
Il 23 marzo 2007 l’Assemblea federale ha licenziato la revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5). Il 12 luglio 2007 il termine di referen-
(http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/2099.pdf).
Si è pertanto reso necessario adeguare l’ordinanza alla nuova legge. Con decreto del Consiglio federale del 27 giugno 2007, il DFGP è stato autorizzato a svolgere presso i Cantoni una procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI) e alle pertinenti spiegazioni. I Cantoni sono stati invitati ad esprimersi entro il 26 ottobre 2007.
Complessivamente sono pervenute 29 risposte.
Tutti i Cantoni hanno partecipato alla consultazione, anche se GL e OW hanno rinunciato a presentare osservazioni, mentre NW e TI hanno espresso la loro adesione generale all’avamprogetto.
È inoltre pervenuto un parere comune da parte della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e della CSUC-LAV (Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV1). Anche COROLA (Coordination romande des praticiens LAVI) e «l’Arbeitsgemeinschaft der Opferberatungsstellen der Region 2»2 si sono espresse sull’avamprogetto.
L’avamprogetto consta di 13 articoli e disciplina, tra gli altri, i redditi determinanti, il calcolo dei contributi alle spese e degli indennizzi, e fissa un contributo forfettario che il Cantone di domicilio deve rimborsare a quello che ha fornito la consulenza. Stabilisce inoltre che l’aiuto alla formazione sarà portato avanti nella forma attuale.
La documentazione pertinente può essere consultata su Internet al seguente indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/opferhilfegesetz.html.
1 Di seguito abbreviato con «CSUC».
2 Di seguito abbreviato con «ARGE».