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Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 4 pagine
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Art. 10 Valutazione
1 L’UFG determina la data, l’oggetto della valutazione e il modo di procedere.
2 I Cantoni forniscono all’UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 11 Cooperazione internazionale
L’UFG è l’autorità centrale designata secondo l’articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 19833 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Abrograzione del diritto previgente
L’ordinanza del 18 novembre 19924 concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ... 2008.
... 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,