Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Uffici federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto pubblico

Settore Progetti e metodologia legislativi

Berna, 27 giugno 2007

Spiegazioni relative all’avamprogetto di ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati

1 Compendio

La presente ordinanza (OAVI) concretizza diverse disposizioni della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati, nella versione del 23 marzo 2007 (LAV). Precisa, tra l’altro, che le spese dell’avvocato vanno sempre fatte valere come aiuto immediato o altro aiuto (art. 3 OAVI, cfr. art. 13 e art. 19 cpv. 3 LAV). Contiene inoltre le formule per determinare i contributi alle spese e gli indennizzi, da parte del Cantone, a seconda dei redditi (art. 5 e 6 OAVI, cfr. art. 16 e art. 20 LAV). In base all’articolo 45 capoverso 3 LAV è stabilito in che misura si deve derogare alle regole determinanti della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS 831.30) al momento di determinare il reddito. In base all’articolo 45 capoverso 2 LAV è infine disciplinato il modo in cui è stabilito l’importo forfettario sussidiario di diritto federale che il Cantone di domicilio deve versare per consulenze extracantonali (art. 4 OAVI, risp. art. 18 LAV). Come nel diritto vigente, è disciplinato il rimborso degli anticipi (art. 7 OAVI, risp. art. 5 dell’ordinanza del 18 novembre 1992, qui di seguito: vOAVI). Anche le disposizioni d’esecuzione relative all’aiuto alla formazione sono riprese in larga misura tali e quali (art. 8 OAVI, risp. art. 8 vOAVI).

Per il momento si rinuncia a emanare importi forfettari e tariffe nell’ordinanza (cfr. art. 45 cpv. 2 LAV). L’Ufficio federale di giustizia (UFG) approfondirà i vincoli abbozzati nel messaggio per il calcolo della riparazione morale e li metterà a disposizione dei Cantoni sotto forma di promemoria.

Il 24 ottobre 2006 l’UFG ha incontrato una delegazione della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV), discutendo dei possibili contenuti dell’ordinanza. Gran parte delle proposte sono state riprese.

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

21 Redditi determinanti

Articolo 1 Principio ed eccezioni

L’articolo 6 LAV rinvia alla LPC. Per quanto riguarda il limite del reddito (art. 6 cpv. 1) e il calcolo delle prestazioni, essi si orientano sui redditi determinanti giusta la LPC (art. 16 e art.