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Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 4 pagine
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Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone
Art. 5 Spese dell’avvocato
Le spese dell’avvocato non danno diritto a un indennizzo.
Art. 6 Calcolo
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC) e il quadruplo di tale importo, l’indennizzo è calcolato come segue:
Indennizzo = danno – (redditi determinanti – importo LPC) x danno
3 x importo LPC
Art. 7 Rimborso dell’acconto
1 Se la domanda d’indennizzo è respinta la vittima e i suoi congiunti devono rimborsare l’acconto.
2 Se l’indennizzo è inferiore all’anticipo, devono rimborsare la differenza.
3 Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse la vittima o i suoi congiunti a una situazione difficile.
Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
Art. 8 Aiuto alla formazione
1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o per una intera regione linguistica, programmi di formazione per :
a. il personale dei consultori;
b. il personale dei tribunali e della polizia;
c. altre persone incaricate dell’aiuto alle vittime.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che coprono in media al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
Art. 9 Eventi straordinari
1 In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
2 L’Assemblea federale decide in merito alle indennità giusta l’articolo 32 capoverso 1 LAV.