Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 12 pagine

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Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX

Il calcolo dettagliato dei sussidi d’esercizio forfetari di ogni istituto d’educazione sussidiabile figura negli allegati da 1 a 4. Il calcolo del sussidio d’esercizio globale è il seguente:

Istituto Pompier CHF 416°605.-

Istituto Röntgen CHF 297°171.-

Istituto Blume CHF 391°205.-

Foyer Werkbank CHF 999°683.-

Totale CHF 2°104°664.-

Ne risulta un importo globale non indicizzato di 8°418°656.- franchi per l’intera durata

dell’accordo di prestazione.

9. Modalità di pagamento

I sussidi forfetari sono versati dall’UFG al servizio cantonale di collegamento conformemente all’articolo 32 capoverso 1 OPPM

9.1 Modalità di versamento

L’UFG versa in due rate il sussidio forfetario annuale pattuito nell’ambito dei crediti approvati:

- entro il 31 maggio, la prima rata dell’ammontare di 1°000°000.- di franchi;

- entro il 30 novembre, la liquidazione.

La liquidazione è calcolata in base alle informazioni fornite dal servizio cantonale di collegamento conformemente al numero 8.

9.2 Riserva riguardante il versamento

Fatto salvo il rispetto dei livelli pattuiti per quanto concerne i giorni di permanenza riconosciuti e della quota dei tre quarti nonché l’approvazione dei crediti da parte del Parlamento, negli anni dal 2008 al 2011 vengono versati ogni anno 2°063°066.- di franchi cui si aggiunge l’indicizzazione annua corrispondente alla compensazione del rincaro prevista per il personale federale.

10. Obblighi del servizio cantonale di collegamento

Il servizio cantonale di collegamento firma per il Cantone l’accordo con l’UFG. È anche responsabile della stesura della pianificazione cantonale e della messa a disposizione

dell’offerta di prestazione sussidiabile e definita nel presente accordo.

Il servizio cantonale di collegamento garantisce all’UFG che gli istituti d’educazione rispettino per tutta la durata dell’accordo l’integralità delle condizioni di riconoscimento per il diritto al sussidio. Informa tempestivamente l’UFG nel caso in cui le condizioni di riconoscimento non fossero più adempiute o l’offerta differisse da quanto riconosciuto e pattuito.