Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 12 pagine

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Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX

Per permettere all’UFG di determinare l’ammontare della liquidazione, detto servizio gli comunica entro il 31 agosto dell’anno in cui avviene il versamento quanto segue:

- la quota dei giorni di permanenza riconosciuti rispetto all’entità totale dei giorni di perma-

nenza possibili per ogni istituto d’educazione. In tale contesto il periodo determinante va dal 1° agosto dell’anno civile precedente fino al 31 luglio dell’anno in cui viene versato il sussidio;

- la circostanza che il giorno di riferimento del 1° agosto un istituto d’educazione non ha

raggiunto la quota dei tre quarti.

Il servizio cantonale di collegamento s’impegna a far pervenire ai pertinenti istituti

d’educazione l’integralità del sussidio d’esercizio versatogli dall’UFG. È tenuto a documentare l’impiego dei mezzi che deve corrispondere a quanto previsto nell’accordo di prestazione. Al fine di garantire la liquidità degli istituti d’educazione, detto servizio offre loro la possibilità di ricevere degli acconti.

Il servizio cantonale di collegamento è tenuto a far partecipare in modo adeguato gli istituti d’educazione alle discussioni che precedono la firma degli accordi di prestazione. Agli istituti va data la possibilità di esprimersi in merito.

11. Controllo del rispetto delle condizioni e vigilanza finanziaria

11.1 Controllo del rispetto delle condizioni durante il periodo di validità dell’accordo di prestazione

Gli istituti d’educazione adempiono l’integralità delle condizioni di riconoscimento durante tutto il periodo di validità dell’accordo di prestazione.

Durante detto periodo la vigilanza sui singoli istituti d’educazione incombe al servizio cantonale di collegamento. Le comunicazioni annuali o correnti figurano al numero 10 e 12. L’UFG si riserva inoltre espressamente di effettuare controlli a campione in caso di sospetto.

11.2 Controllo del rispetto delle condizioni nel corso dell’ultimo anno dell’accordo

Nel corso dell’ultimo anno di durata dell’accordo di prestazione l’UFG effettua presso gli istituti d’educazione la procedura di riesame necessaria per il riconoscimento. In occasione del riesame controlla, da un canto, che l’accordo di prestazione sia stato adempito durante tutto il periodo di validità e, dall’altro, che le condizioni per il riconoscimento valide in quel momento siano adempite. Se tutte le condizioni sono soddisfatte il riconoscimento è riconfermato e ciò costituisce la base per l’inserimento dell’istituto d’educazione nel prossimo accordo di prestazione.

11.3 Vigilanza finanziaria

L’UFG e il Controllo federale delle finanze (CDF) possono verificare in loco la presenza, la completezza e la correttezza dei dati trasmessi dal servizio cantonale di collegamento. Nel quadro dei suoi controlli la CDF ha accesso ai dati previsti dall’accordo di prestazione.

Le modalità di controllo sono concordate in anticipo tra l’UFG e/o il CDF e il controllo cantonale delle finanze. Se non è possibile procedere insieme ai controlli, il CDF può procedere anche per conto proprio a detti controlli in loco. Occorre sempre invitare il controllo cantonale