Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 12 pagine

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Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX

Se provvisoriamente la quota dei tre quarti non dovesse essere raggiunta, il sussidio d’esercizio per il pertinente istituto d’educazione subisce una riduzione. Quest’ultima ammonta al dieci per cento dei costi del personale riconosciuti per il periodo in cui non è stata raggiunta detta quota.

14. Controversie

14.1 Principio della cooperazione

Le parti contraenti s’impegnano a risolvere nel limite del possibile tutte le divergenze e le controversie risultanti dal presente accordo in uno spirito di cooperazione.

14.2 Rimedi giuridici

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

15. Disposizioni finali

- Il presente accordo di prestazione entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008 con

la firma giuridicamente valida delle due parti contraenti.

- È valido fino al 31 dicembre 2011.

Allegati:

- Struttura delle offerte e commisurazione dei sussidi per ogni istituto d’educazione