Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 12 pagine
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Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX
delle finanze alla discussione finale. La procedura in caso di contestazioni, di relazioni e per i rapporti amministrativi nell’ambito dei controlli del CDF è retta dalla legge sul Controllo delle finanze. I beneficiari che vi sono previsti decidono in modo autonomo sull’ulteriore trasmissione di questa informazione a terzi.
12. Modalità in caso di adeguamenti
12.1 Modifiche riguardanti le prestazioni offerte dagli istituti d’educazione sussidiabili
Se durante il periodo di validità dell’accordo di prestazione un istituto d’educazione auspica modificare l’impostazione o l’offerta riconosciuta dall’UFG, il servizio cantonale di collegamento è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’UFG.
Durante un anno civile l’accordo di prestazione non subisce modifiche. Le nuove offerte sono inserite nell’accordo di prestazione e anche finanziate soltanto a partire dall’anno seguente il riconoscimento.
Le domande di riconoscimento di queste nuove offerte possono essere presentate di continuo. Al fine di garantirne l’inserimento nell’accordo di prestazione a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente occorre tuttavia presentare una pertinente domanda entro il 1° marzo.
La soppressione di prestazioni va comunicata senza indugio all’UFG. Tale eventualità determina una nuova commisurazione dell’importo forfetario e la richiesta di restituzione di prestazioni già sovvenzionate ma non fornite.
12.2 Inserimento di nuovi istituti nell’accordo di prestazione
Domande tese a ottenere nuovi riconoscimenti di istituti d’educazione vanno presentate tramite il servizio cantonale di collegamento entro il 1° marzo. L’inserimento nell’accordo di prestazione avviene al più presto a partire dal 1° gennaio dell’anno civile seguente il riconoscimento.
12.3 Revisioni degli accordi
Per poter procedere alle revisioni degli accordi conformemente ai numeri 12.1 e 12.2 occorre farne richiesta all’altra parte contraente indicando esplicitamente i motivi. In linea di principio l’accordo di prestazione è adeguato in occasione di queste revisioni.
Tutti gli adeguamenti dell’accordo di prestazione che rivestono rilevanza per i sussidi sono precedentemente oggetto di una decisione dell’UFG.
13. Fornitura di prestazioni carente
13.1 Adempimento carente delle condizioni di riconoscimento
Se un istituto d’educazione non adempie più le principali condizioni di riconoscimento, l’UFG emana pertinenti oneri e termini. In particolare se provvisoriamente la quota dei tre quarti non è raggiunta, l’UFG fissa un termine entro il quale occorre rimediare a tale situazione.
13.2 Procedura in caso di mancato adempimento dell’accordo
L’UFG revoca il riconoscimento se non sono più soddisfatte le condizioni per un sovvenzionamento e l’istituto non adempie gli oneri nonostante un ammonimento. In questo caso l’UFG fa valere le sue pretese di restituzione dei sussidi d’esercizio versati indebitamente nei confronti del servizio cantonale di collegamento.