Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine
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I. Funzione e natura giuridica delle direttive
1. Le direttive sui sussidi disciplinano il riconoscimento del diritto ai sussidi degli istituti
d'educazione per fanciulli e adolescenti e delle istituzioni per giovani adulti conformemente all’articolo 61 del Codice penale (CP) nonché il calcolo dei sussidi d'esercizio ai sensi della LPPM. Le direttive precisano segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 dell'OPPM e hanno il carattere di un ordine di servizio all'attenzione dei collaboratori specializzati dell'UFG che, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), esaminano le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attuano la procedura annuale di sovvenzionamento.
2. Le direttive stesse e tutti i documenti e materiali da esse menzionati possono essere
ordinati presso l'Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e delle misure, 3003 Berna. Tutte queste informazioni sono altresì reperibili al sito: http://www.ufg.admin.ch.
II. Clientela LPPM
3. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti
collocati in virtù del Codice penale (CP) o il cui comportamento sociale è gravemente perturbato o minacciato. La clientela secondo la LPPM si suddivide nelle seguenti categorie:
3.1 giovani adulti giusta l'articolo 61 CP, inclusivamente l'esecuzione anticipata di una
misura;
3.2 giovani adulti fino al ventiduesimo anno di età giusta l'articolo 397a del Codice civile
(CC) in relazione agli articoli 89 segg. CP;
3.3 fanciulli e adolescenti giusta gli articoli15 e 25 DPMin e coloro che sono sottoposti
all'accertamento stazionario o si trovano in esecuzione anticipata di una misura;
3.4 fanciulli e adolescenti giusta gli articoli 310 e 314a o l'articolo 405a CC;
3.5 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono
collocati in modo stazionario da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù (collocamento da parte dei genitori). Sono considerate perizie tutti gli accertamenti rilasciati da periti che tengono conto dell'ambiente familiare e professionale. L'accertamento può essere effettuato in modo stazionario presso un istituto specializzato, da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere, in quanto insufficiente, il trattamento ambulatorio e consigliare il collocamento in una casa d'educazione.
III. Istituti d’educazione
4. Gli istituti d'educazione ai sensi della LPPM devono soddisfare le condizioni quadro
qui di seguito.
4.1 Dal punto di vista dell'organizzazione e della costruzione essi offrono alla clientela
secondo la LPPM un'unità indipendente, stazionaria.
4.2 L’istituto d’educazione è aperto 365 giorni all’anno a prescindere da un massimo di
14 giorni di vacanze aziendali. Ciò significa tra l’altro quanto segue.
4.2.1 Tutti i gruppi che assistono la clientela ai sensi della LPPM e ai quali è possibile ac-
cedere direttamente dall’esterno sono accessibili 365 giorni l’anno e 24 ore su 24 – ad eccezione del livello progressivo.
4.2.2 I livelli progressivi e i relativi requisiti di autonomia della clientela sono definiti a livello