Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine

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VII. Formazioni riconosciute

19. Per la quota dei tre quarti sono riconosciute le formazioni seguenti:

19.1. le persone con una formazione o che stanno acquisendo una formazione nell'ambito

dell'esercizio della professione e i praticanti di una scuola il cui diploma di scuola superiore di lavoro sociale (SSLS) in pedagogia sociale, lavoro sociale o animazione socioculturale è stato riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 31 dicembre 2003 o di una scuola superiore equivalente specializzata nel lavoro sociale (SUP). I marginali 19.2, 19.3 e 19.7 indicano le eccezioni;

19.2. i diplomati della VPG con diploma antecedente al 1993 e che hanno concluso con

successo la formazione supplementare «corso di studio 1994» presso la «AGOGIS»; 19.3. i diplomati che hanno conseguito il diploma dopo il 1993 nella formazione «La Bran-

che» a Epalinges;

19.4. i diplomati presso l'Istituto di pedagogia curativa e presso il Dipartimento per il lavoro

sociale e la politica sociale dell'Università di Friburgo con un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore nell’ambito stazionario durante o dopo la formazione;

19.5. i diplomati in possesso di adeguate formazioni universitarie in materie affini al lavoro

sociale come la pedagogia speciale, pedagogia, psicologia o sociologia con una licenza (almeno 4 anni), un bachelor o un master. Rientrano in questa categoria anche le formazioni complete dei Seminari di pedagogia curativa e dell'Istituto di psicologia applicata di Zurigo. Il riconoscimento di tali formazioni avviene in seguito a

un’esperienza professionale di sei mesi quale educatore presso un istituto dopo la conclusione degli studi;

19.6. le formazioni conseguite all’estero analoghe a quelle di cui ai marginali 19.1 e 19.5

sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato d'equivalenza SSLS/SUP vanno indirizzate all’UFFT1. L’UFG considera sussidiabili gli attestati d’equivalenza rilasciati dall’UFFT soltanto se la persona che inoltra la domanda è in possesso di una formazione di base (almeno 3 anni) in conformità al marginale 19.1;

19.7. il diploma conseguito presso la scuola Bremgarten non è riconosciuto.

VIII. Riconoscimento, mantenimento e abrogazione del diritto al sussidio

20. Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 OPPM, l’UFG adegua la decisione di rico-

noscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente. Ai fini della parità di trattamento, ogni quattro anni si verifica che ogni istituto d’educazione riconosciuto rispetti le condizioni di riconoscimento. Se tali condizioni non sono rispettate, all’istituto è revocato il diritto ai sussidi. In ogni caso sono concordati obiettivi di sviluppo. Il riesame è effettuato per Cantoni o per regioni e coincide, sotto il profilo temporale, con la presentazione della pianificazione cantonale conformemente al marginale 14.

21. Il modulo «Documenti da presentare» informa sui documenti da allegare a una do-

manda di riconoscimento o di mantenimento del riconoscimento.

1 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Settore Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel: 031 322 21 29