Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine
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13. È possibile accogliere i gruppi di persone seguenti in seno alle offerte riconosciute
degli istituti d’educazione. Tuttavia i giorni di permanenza di detti gruppi non sono sussidiabili e vanno dedotti come giorni non riconosciuti:
13.1. i bambini d’età inferiore ai sette anni;
13.2. i giovani adulti a partire da 18 anni, nei confronti dei quali non sia stata ordinata una
misura penale (art. 61 CP) e che sono stati collocati in base al diritto civile o volontariamente soltanto dopo il compimento dei 18 anni;
13.3. gli adolescenti per il soggiorno dei quali l’assicurazione per l’invalidità versa dei sus-
sidi;
13.4. i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati;
13.5. i collocati diurni che fanno capo all’offerta scolastica o di formazione dell’istituto a
motivo di notevoli difficoltà in ambito scolastico ma che oltre all’assistenza relativa a scuola, formazione professionale, doposcuola e pranzo non ottengono alcuna forma di assistenza da parte del personale dell’istituto d'educazione che esplica attività pedagogica;
13.6. gli adolescenti che accedono direttamente a un livello progressivo da un ambito non
stazionario.
VI. Definizione del fabbisogno, impostazione di gestione, quota dei tre quarti
14. La pianificazione del fabbisogno va trasmessa all’UFG ogni quattro anni prima del
riesame delle condizioni di riconoscimento e del rinnovo dell’accordo di prestazione. Inoltre per ogni ampliamento dell’offerta, da inserire nell’accordo di prestazione per il 1° gennaio dell’anno civile seguente, occorre provarne il fabbisogno. Le esigenze formali sono fissate nella nota esplicativa «Pianificazione cantonale».
15. L’impostazione pedagogico-terapeutica fissata per iscritto è adattata alla clientela e
alla dimensione dell’istituto d'educazione e fornisce informazioni sui punti fissati nel documento «Procedura di riconoscimento».
16. L'organico del personale è adattato alla clientela, alla prestazione e alla dimensione
dell’istituto d'educazione. Durante i periodi più importanti dal punto di vista pedagogico, per ogni gruppo va previsto un doppio organico di persone che esplicano attività educativa.
17. La data di riferimento per il riesame della quota dei tre quarti è il 1° agosto. Se siffatta
quota non è raggiunta, il servizio di collegamento cantonale lo comunica all’UFG entro il 31 agosto.
18. Se temporaneamente la quota non viene raggiunta, l’UFG fissa un termine per il rag-
giungimento della quota dei tre quarti. Generalmente viene formulato come onere l’assunzione di un esperto riconosciuto in occasione del prossimo posto vacante. Inoltre l’istituto d’educazione è oggetto di una riduzione del sussidio d’esercizio del 10 per cento delle spese del personale riconosciute per il periodo effettivo durante il quale non è raggiunta la quota.