Rapporto (consulenti in brevetti)

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 16 pagine

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esteri vengono riconosciuti più facilmente. GE, Uni GE e PLS chiedono di precisare l’espressione «perfezionamento nel campo del diritto di beni immateriali». Secondo GE e Uni GE bisogna tenere conto del nuovo sistema universitario, il quale offre la possibilità di conseguire un diploma di master incentrato sul diritto di beni immateriali. Dal canto suo il PLS sostiene invece che attualmente non vengono offerti percorsi di perfezionamento nel campo del diritto di beni immateriali che tengono sufficientemente conto del diritto in materia di brevetti e della procedura di deposito del brevetto. economiesuisse, Unione degli imprenditori, Interpharma, ACBIS e swissmem chiedono l’istituzione di un esame teso a verificare le capacità e il livello di conoscenze necessari ai fini dell’esercizio dell’attività di consulente in brevetti proponendo una modifica redazionale. VSP, ACBIS e ACSOEB auspicano il coinvolgimento delle cerchie interessate all’atto dell’elaborazione dell’ordinanza. ACSOEB propone un percorso di perfezionamento abbreviato per i rappresentanti autorizzati dinanzi all’UEB. suissEPA chiede una precisazione in riferimento al riconoscimento delle denominazioni professionali nazionali all’estero. Le persone che svolgono compiti ufficiali per conto di un’organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro non dovrebbero essere escluse. Secondo LIPAV il riconoscimento reciproco dei diplomi di perfezionamento non implica un adeguamento degli stessi a livello contenutistico. Il diploma di perfezionamento dovrebbe vertere soprattutto sull’acquisizione di nozioni del diritto svizzero.

Articolo 2 capoverso 2 lettera c e articolo 9 Attività pratica

VD critica la durata dell’attività pratica proposta e il fatto che quest’ultima debba essere assolta a tempo pieno. GE e Uni GE ritengono che sia necessario armonizzare i requisiti «svizzeri» e quelli «europei». Uni GE sottolinea tuttavia che i requisiti in materia di diritto non devono essere allineati, poiché un consulente in brevetti svizzero deve disporre di conoscenze sul diritto svizzero. Secondo suissEPA andrebbe puntualizzato che l’attività pratica deve essere svolta nel campo della proprietà intellettuale. LIPAV chiede una precisazione secondo cui l’attività può essere svolta anche presso consulenti in brevetti del Principato del Liechtenstein e propone una modifica redazionale. LIPAV si chiede inoltre se un consultente in brevetti non iscritto possa assicurare il trattamento di un numero sufficiente di casi. hkbb, economiesuisse, Unione degli imprenditori e suissEPA propongono di concretizzare nell’ordinanza cosa s’intenda con «in rapporto con la Svizzera» e di sottoporre tale ordinanza alle cerchie interessate. FER è dell’opinione che la durata complessiva dell’attività pratica debba essere in una relazione con la Svizzera. LES propone un’aggiunta redazionale.

Articolo 2 capoverso 2 lettera d Recapito

Secondo suissEPA il recapito in Svizzera non deve rappresentare una condizione per portare il titolo di consulente in brevetti. FER propone di chiedere l’indirizzo professionale in luogo e vece del recapito in Svizzera.

Articolo 8 Accreditamento di scuole universitarie e percorsi di perfezionamento

AIPPI ritiene che l’accreditamento debba essere disciplinato mediante ordinanza e non con un riferimento trasversale alla legge quadro sulle istituzioni universitarie. Altrimenti potrebbero sorgere incertezze nell’interpretazione delle scuole universitarie e dei percorsi di perfezionamento accreditati. A-ROPI è dell’opinione che occorra chiarire al più presto le disposizioni alla base del riconoscimento delle formazioni svizzere ed estere.

Articolo 10 Segreto professionale

Per quanto riguarda l’attorney-client privilege, SO, FDP, economiesuisse, Unione degli imprenditori, Interpharma, ACBIS, swissmem e hkbb propongono di allineare il disciplinamento del segreto professionale dei consulenti in brevetti a quello degli avvocati (art. 321 Codice penale svizzero; RS 311.0). In analogia all’articolo 16, VSP, ACSOEB e hkbb chiedono che venga introdotta una disciplina anche per gli ausiliari. AROPI auspica un disciplinamento più chiaro, che corrisponda a quelli degli Stati limitrofi citando ad esempio la norma emanata dall’UEB per i rappresentanti autorizzati dinanzi all’UEB. Il segreto professionale dei consulenti in brevetti dovrebbe inoltre essere allineato a quello degli avvocati e occorrerebbe distinguere fra consulenti in brevetti indipendenti e consulenti in brevetti dipendenti. hkbb, INGRES, ACSOEB e LES propongono modifiche redazionali in conformità alle loro esigenze.