Rapporto (consulenti in brevetti)

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 11 Tenuta del registro

LIPAV è dell’opinione che il registro dei consulenti in brevetti segni un peggioramento rispetto alla lista dei consulenti in brevetti con un’autorizzazione europea attualmente tenuta dall’IPI. Il disciplinamento transitorio previsto permetterebbe di iscrivere nel registro anche le persone sprovviste di una qualifica che corrisponda a quella dell’esame europeo d’idoneità.

Articolo 12 Iscrizione nel registro

Secondo ZH, economiesuisse, Unione degli imprenditori, Interpharma, TAF, AIPPI, VSP, ACBIS, A-CSOEB e RA la cancellazione dell’iscrizione nel registro deve essere disciplinata. TAF osserva che la cancellazione dal registro costituisce un’ingerenza nella libertà economica e che per questo motivo è necessario creare una base giuridica. ZH aggiunge inoltre che la cancellazione deve essere eseguita d’ufficio, qualora il consulente in brevetti non adempisse più le condizioni di cui all’articolo 2. ACBIS è dell’opinione che, per ovviare all’assenza di regole disciplinari, l’articolo 48b LIB deve prevedere un’autorizzazione a cancellare l’iscrizione dal registro del consulente in brevetti il cui operato infrange le regole professionali. VSP, ACSOEB, PA e hkbb presentano proposte di formulazione. economiesuisse, Unione degli imprenditori e Interpharma fanno notare che occorre prevedere rimedi giuridici contro le iscrizioni, le non iscrizioni e le cancellazioni.

Secondo VD vi è una disparità di trattamento tra le persone iscritte e quelle che non lo sono: le persone che non portano una denominazione professionale protetta possono comunque consigliare e rappresentare terzi in materia di brevetti, anche se non hanno pagato l’emolumento. suissEPA ritiene necessario disciplinare la questione sull’opportunità del pagamento periodico di emolumenti. Occorrerebbe inoltre agevolare l’iscrizione nel registro degli esaminatori svizzeri dell’UEB, semperché abbiano superato l’esame europeo d’idoneità.

Articolo 13 Contenuto del registro

Secondo ZH il registro dovrebbe permettere di risalire alle qualifiche tecniche del consulente in brevetti indicando i suoi diplomi universitari e di perfezionamento. In questo modo chi intendesse ricorrere ai servizi di un consulente in brevetti avrebbe la possibilità di identificare il consulente attivo nel campo auspicato. Mentre ACSOEB si chiede cosa succede con l’iscrizione nel registro di un consulente in brevetti svizzero che è stato escluso come rappresentante dinanzi all’IPI ai sensi dell’articolo 48b LIB, ZH propone di pubblicare tale esclusione nel registro dei consulenti in brevetti. PA, ACSOEB, hkbb, economiesuisse e Unione degli imprenditori propongono modifiche redazionali.

Articolo14 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

VD chiede una precisazione sul contenuto del fascicolo degli atti, visto che potrebbero essere rese accessibili informazioni che esulano dal contenuto del registro dei consulenti in brevetti e poiché si teme che possano essere divulgate informazioni confidenziali sui clienti in deroga all’articolo 10. Secondo AROPI ai sensi del capoverso 3 la consultazione del registro permetterebbe anche di ottenere informazioni estranee al contenuto del registro giusta l’articolo 13. AROPI auspica quindi che la persona iscritta nel registro sia informata prima della divulgazione a terzi di informazioni confidenziali che esulano dal contenuto del registro.

Articolo 15 Abuso di titolo

FDP, AIPPI, VSP, VESPA, AROPI, PA1, hkbb, economiesuisse e l’Unione degli imprenditori ritengono che anche l’uso di titoli suscettibili di essere confusi con la denominazione professionale svizzera deve rientrare nella fattispecie di abuso di titolo. VSP precisa che, in caso contrario, potrebbe sorgere un’incertezza giuridica riguardo all’applicazione della LCB o della LCSI. suissEPA è dell’opinione che la disposizione sia troppo restrittiva e incompatibile con il diritto europeo, poiché ogni sorta di comunicazione tra un consulente in brevetti straniero e un mandante residente in Svizzera può rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera a.

Articolo 16 Violazione del segreto professionale