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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine
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Legge sui consulenti in brevetti Avamprogetto (LCB)
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 95 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del...2
decreta:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente legge disciplina:
a. le condizioni per portare le denominazioni professionali «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» e «patent attorney»;
b. il segreto professionale per i consulenti in brevetti;
c. la protezione delle denominazioni professionali «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» e «european patent attorney».
2 Si applica alle persone che intendono esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti, portando una denominazione professionale secondo il capoverso 1 lettere a o c.
3 La rappresentanza di parti nelle procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 19783 con il Principato del Liechtenstein.
Sezione 2: Protezione del titolo
Art. 2 Consulente in brevetti
1 Chi intende portare il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», di «conseil en brevets», di «consulente in brevetti» o di «patent attorney» deve soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2 ed essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 12).
2 Adempie le condizioni per portare un titolo secondo il capoverso 1 chi:
1RS 101
2FF ...