Rapporto (consulenti in brevetti)
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
SH e il tribunale cantonale SH ritengono che sia estraneo al sistema considerare la violazione del segreto professionale come una semplice contravvenzione. Per quanto riguarda la misura della pena, PA, hkbb, economiesuisse e Unione degli imprenditori propongono una multa e non una multa fino a 20 000 franchi. SO, AIPPI, ACBIS, INGRES e AROPI vogliono assoggettare i consulenti in brevetti alle disposizioni penali di cui all’articolo 321 del Codice penale. Secondo AIPPI, ACBIS, INGRES e hkbb tale adeguamento alle norme cui soggiacciono gli avvocati è d’importanza capitale, segnatamente in vista dell’attorney-client privilege. AROPI ritiene che, in via eccezionale, converrebbe esonerare dal segreto professionale i consulenti in brevetti dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro. A tali consulenti dovrebbe inoltre essere vietato di svolgere l’attività di consulente in brevetti a titolo accessorio.
ACSOEB ritiene che il capoverso 2 sia problematico, visto che un’autorità estera potrebbe farvi appello per costringere un consulente in brevetti svizzero a rilasciare una dichiarazione. Conto tenuto dell’attorney-client-privilege, AROPI sottolinea l’importanza del diritto di non deporre attribuito ai consulenti in brevetti. ACBIS si esprime a favore dello stralcio di questo capoverso, poiché sarebbe ripetitivo e pertanto superfluo e propone di sostituirlo con l’obbligo di mantenere il segreto professionale da parte degli ausiliari.
Articolo 18 Disposizione transitoria
In vista della garanzia della qualità professionale, SH e il tribunale cantonale SH ritengono incongrua l’iscrizione nel registro di persone che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 2. Secondo economiesuisse, Unione degli imprenditori, ACBIS, INGRES, LES, LIPAV, swissmem e Interpharma il diploma universitario deve essere mantenuto come requisito alla base dell’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti. In questo contesto INGRES, LES e swissmem propongono una modifica redazionale. LIPAV si chiede quali attività rientrano nella professione di consulente in brevetti e chiede una precisazione in merito. VD è dell’opinione che la disposizione sia troppo restrittiva per quanto riguarda la condizione dell’attività pratica. PA propone una modifica redazionale.
Articolo 19 Modifica del diritto vigente
economiesuisse, INGRES, LES e Interpharma fanno notare che la legge sulla protezione delle novità vegetali deve essere adeguata nella logica degli adeguamenti della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11), della legge sul design (RS 232.12) e della legge sui brevetti (RS 232.14). PA e hkbb osservano che in occasione della revisione della legge sui brevetti il Consiglio nazionale ha approvato un nuovo articolo 13 e che quindi si rende necessario adeguare le leggi sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti. VSP ricorda che l’articolo 13 della legge sui brevetti viene rivisto anche nell’avamprogetto di Codice di diritto processuale civile svizzero e che le modifiche dell’articolo 19 vanno adeguate di conseguenza. VD deplora che i rappresentanti stranieri non debbano avere un domicilio o una sede in Svizzera. In questo modo il diritto svizzero diventerebbe attrattivo per gli stranieri senza che ai cittadini svizzeri venga necessariamente garantita la reciprocità.
Per quanto riguarda gli articoli 48a e 48b della legge sui brevetti, VD dichiara che il termine «rappresentante» è ambiguo e che occorre segnalare la sua correlazione con la denominazione professionale di «consulente in brevetti». Secondo il TAF, l’IPI dovrebbe ottenere l’autorizzazione a escludere persone dal registro dei consulenti in brevetti. L’esclusione giusta l’articolo 48b capoverso 1 lettera b LBI equivarrebbe soltanto alla cancellazione dell’iscrizione nel registro in quanto rappresentante. Oltre a ciò occorrerebbe prevedere la cancellazione dal registro dei consulenti in brevetti, grazie alla quale è possibile vietare alla persona interessata di esercitare anche l’attività di consulenza in materia di brevetti. ACSOEB si chiede se i consulenti in brevetti esclusi giusta l’articolo 48b della legge sui brevetti vengono sospesi o cancellati dal registro. Centre Patronal e USAM-CVAM si chiedono se per «rappresentante» s’intendano sia i consulenti in brevetti iscritti sia quelli non iscritti e quali sanzioni può pronunciare il DFGP. JU chiede di precisare che la vigilanza sui consulenti in brevetti è disciplinata dall’articolo 48b della legge sui brevetti.