Rapporto (consulenti in brevetti)

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 16 pagine

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tonali (BE, JU, OW, SG, TG, TI, UR, VS, ZH), Hochschulkreisen (EPFL, Uni GE), 11 organizzazioni giuridiche (FSA, AIPPI, VSP, ACBIS, ACSOEB, INGRES, LES, AROPI, LIPAV, Patentanwaltskammer DE, Patentanwaltskammer AT), FER, hkbb, swissmem e Interpharma si esprimono sostanzialmente a favore dell’avamporgetto di legge federale sui consulenti in brevetti. Per Svizzera come sede di innovazioni una consulenza qualificata in materia di brevetti sarebbe importante. La protezione del titolo unitamente al registro dei consulenti in brevetti consentirebbero di ovviare alle attuali carenze

nell’ambito della consulenza e a tutelare il pubblico da fornitori di servizi non qualificati. Il disciplinamento della professione di consulenti in brevetti tutelerebbe i cittadini. Inoltre, la situazione dei consulenti in brevetti svizzeri migliorerebbe, soprattutto in vista dell’esercizio della professione in altri Stati europei.

Pur accogliendo positivamente l’avamprogetto come soluzione minima, alcuni partecipanti alla consultazione (economiesuisse, Unione degli imprenditori, AIPPI, hkbb, Interpharma) dichiarano che avrebbero preferito di gran lunga un disciplinamento più comleto e comprensivo di regole deontologiche e disciplinari. FR e SH criticano l’assenza di un diritto esclusivo di rappresentanza in vista dell’auspicata garanzia della qualità professionale nell’ambito della consulenza su questioni inerenti al diritto brevettuale. FR aggiunge che l’introduzione di tale diritto sarebbe ammissibile, poiché i consulenti in brevetti non iscritti nel registro potrebbero continuare ad esercitare l’attività di consulenza. VD critica il mancato disciplinamento dell’attività di consulenza. In questo modo verrebbe registrata soltanto una parte dei consulenti in brevetti attivi. Le persone che non vogliono iscriversi nel registro possono continuare a esercitare la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti utilizzando un’altra denominazione professionale. economiesuisse, Unione degli imprenditori e Interpharma deplorano il fatto che l’avamprogetto non preveda né regole deontologiche e disciplinari né un diritto di rappresentanza come previsto dalla CBE. LIPAV osserva che la protezione del titolo non è sufficiente, visto che è possibile essere attivi come consulente o rappresentante in questioni riguardanti i brevetti portando un’altra denominazione professionale. Oltre a ciò LIPAV non crede che la protezione del titolo possa migliorare la situazione dei consulenti in brevetti svizzeri in vista della concessione dell’«attorneyclient privilege» e del riconoscimento ai sensi del diritto europeo.

Nonostante Centre patronal e USAM-CVAM siano in linea generale contrari al disciplinamento delle categorie professionali, ne riconoscono tuttavia la necessità per alcune di esse. I due interpellati non si esprimono in merito alla domanda se sia giustificato disciplinare l’ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti. Il Tribunale cantonale SH nutre dubbi di carattere generale sulla necessità di proteggere il titolo dei consulenti in brevetti.

4.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 1

Secondo hkbb, economiesuisse, Unione degli imprenditori e PA anche le denominazioni professionali che possono essere scambiate con quelle protette dovrebbero rientrare nel campo d’applicazione della legge. LES propone di eliminare il capoverso 2, poiché teme che il campo d’applicazione della legge generi discussioni inutili. Il TAF solleva la domanda se la legge non debba applicarsi esclusivamente alle persone attive in Svizzera o a quelle che offrono servizi di consulenza o di rappresentanza nell’ambito di procedure dinanzi ad autorità svizzere. LIPAV propone che venga menzionato esplicitamente nella legge il diritto dei consulenti in brevetti del Principato del Liechtenstein di continuare a portare il loro titolo anche in Svizzera. Andrebbe inoltre introdotta una norma secondo cui i consulenti in brevetti del Principato del Liechtenstein possono lasciarsi iscrivere nel registro, alla stregua di quanto avveniva finora con la lista tenuta dall’IPI.

Articolo 2 Consulente in brevetti

hkbb, economiesuisse e Unione degli imprenditori sottolineano l’importanza dell’introduzione della denominazione «patent attorney» nella legge sui consulenti in brevetti. GE, suissEPA e LIPAV ritengono che la denominazione «consulente in brevetti» sia estremamente problematica, poiché si riferisce a due categorie professionali con statuti molto differenti in seno all’ordinamento giuridico. GE pro-