Rapporto (consulenti in brevetti)

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

pone le denominazioni «Patentberater» per il tedesco e «patent advisor» per l’inglese; per il tedesco suissEPA propone «schweizerischer Patentanwalt».

AROPI accoglie positivamente le condizioni che autorizzano a iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti nonché a portare la denominazione professionale protetta. FER deplora il fatto che

l’avamprogetto non preveda requisiti personali ai fini dell’esercizio della professione di consulente in brevetti.

Articolo 3 Consulenti in brevetti europei

economiesuisse, Unione degli imprenditori, INGRES, LES e hkbb appoggiano la denominazione professionale proposta. Essa corrisponderebbe all’effettivo uso in Svizzera e in Germania. INGRES e LES aggiungono che il disciplinamento, pur contraddicendo la decisione dell’11/12 maggio 1998 dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti, sia tuttavia da accogliere, poiché costituirebbe un precedente giuridico. ACBIS è altresì a favore della protezione della denominazione professionale per i consulenti in brevetti europei e propone una modifica redazionale per i titoli in lingua francese e italiana. AROPI chiede invece una rielaborazione di questa disposizione, visto che contraddice la decisione dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti. Nell’ambito dei titoli nazionali e internazionali andrebbe evitata ogni sorta di confusione e ambiguità. Patentanwaltskammer DE è dell’opinione che la denominazione professionale «consulente in brevetti europeo» sia problematica e che non risponda alla raccomandazione del Consiglio

d’amministrazione dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Secondo Patentanwaltskammer AT la denominazione è fuorviante e, nel contempo, svuota di significato la protezione della denominazione austriaca. Il PLR approva il fatto che la protezione della denominazione professionale europea non sia vincolata alle condizioni di cui all’articolo 2, poiché lo riterrebbe sproporzionato. hkbb, economiesuisse e Unione degli imprenditori accolgono favorevolmente il fatto che i titoli siano protetti dal diritto penale.

Articolo 2 capoverso 2 lettera a, articolo 4 e articolo 5 Diploma universitario

GE e Uni GE chiedono di precisare che anche la laurea in medicina rappresenta un diploma universitario in scienze naturali. ZH sostiene che per l'ottenimento dell’autorizzazione a svolgere la professione di consulente in brevetti sarebbe ipotizzabile anche un diploma universitario in giurisprudenza abbinato a una formazione supplementare in scienze naturali o in ingegneria. Secondo LIPAV non ci si può basare su un diploma universitario per stabilire l’effettiva capacità professionale. Per questo motivo spesso le leggi estere sui consulenti in brevetti prevedono esami vertenti sull’esercizio pratico della professione. Mentre LIPAV si chiede se un ciclo di studi di bachelor triennale sia sufficiente, molti partecipanti alla consultazione (PLR, economiesuisse, Unione degli imprenditori, VSP, INGRES, LES,

PA1, Interpharma, hkbb e swissmem) ritengono che un diploma di bachelor non basti. In questo contesto il Tribunale cantonale TI fa notare che l’avamprogetto non deve contraddire la legge sugli avvocati (RS 935.61) secondo cui il diploma di bachelor non è sufficiente. INGRES, LES e swissmem propongono d’introdurre un nuovo capoverso secondo cui le persone in possesso di un diploma di bachelor possono esercitare l’attività pratica.

Articolo 2 capoverso 2 lettera b, articolo 6 e articolo 7 Diploma di perfezionamento

In linea generale economiesuisse, Unione degli imprenditori, INGRES e LES sono dell’opinione che per ottenere l’auspicata garanzia della qualità professionale il consulente in brevetti deve possedere conoscenze specializzate in materia di diritto. INGRES e LES sottolineano che il perfezionamento deve essere imperniato sul diritto di tutte le altre proprietà immateriali, sul diritto civile nonché sui diritti di procedura civile, delle società e dei cartelli.

VD, LIPAV e suissEPA fanno notare che attualmente in Svizzera non viene offerta la possibilità di conseguire un diploma di perfezionamento ai sensi dell’articolo 6 e che occorrerebbe pertanto provvedere a introdurla prima dell’entrata in vigore della legge. LIPAV propone una soluzione intermedia,

vale a dire il riconoscimento della formazione postdiploma del Politecnico federale nel settore della proprietà intellettuale. Occorrerebbe inoltre offrire la possibilità di assolvere il perfezionamento studiando a tempo parziale o a distanza. VD teme che l’assenza di un percorso di perfezionamento nazionale promuova l’attività di consulenti in brevetti stranieri in Svizzera, dato che i perfezionamenti