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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine

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Legge sui consulenti in brevetti

a. ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);

b. ha conseguito un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali (art. 6 e 7);

c. ha assolto un’attività pratica di almeno tre anni a tempo pieno (art. 9); e

d. dispone di un recapito in Svizzera.

Art. 3 Consulente in brevetti europei

Chi intende portare il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», di «conseil en brevets européens», di «consulente in brevetti europei» o di «european patent attorney» deve essere iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

Il bachelor, il master, il diploma o la laurea in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diploma universitario riconosciuto ai sensi della presente legge.

Art. 5 Diplomi universitari esteri riconosciuti

1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione soprastatale oppure è comprovata nel singolo caso.

2 Se non riconoscono un diploma universitario estero, gli uffici competenti decidono come la condizione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a può essere adempita.

3 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per il riconoscimento. Se possibile designa un unico ufficio.

Art. 6 Diplomi di perfezionamento svizzeri riconosciuti

1 I diplomi nel campo del diritto dei beni immateriali conseguiti in un percorso di perfezionamento svizzero accreditato valgono come diploma di perfezionamento riconosciuto ai sensi della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. gli obiettivi del perfezionamento;

b. la portata o la durata del perfezionamento.

Art. 7 Diplomi di perfezionamento esteri riconosciuti

1 Un diploma di perfezionamento estero nel campo del diritto dei beni immateriali viene riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di perfezionamento svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo