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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine

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Legge sui consulenti in brevetti

Titolo prima dell’art. 48a

Capo 8: Rappresentanza e vigilanza

Art. 48a (nuovo)

1 Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità ammini-A. Rappresen-

tanza strative in una procedura secondo la presente legge.

2 Chi in quanto parte non intende condurre egli stesso una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve farsi rappresentare da un rappresentante con un recapito in Svizzera.

Art. 48b (nuovo)

1 Se l’operato di un rappresentante dà adito a un’azione, il Dipartimen-B. Vigilanza

to federale di giustizia e polizia può, dopo aver sentito il rappresentante:

a. impartirgli un avvertimento;

b. autorizzare l’Istituto a escluderlo a tempo determinato o per sempre come rappresentante.

2 Per la valutazione dell’operato ai sensi del capoverso 1 va considerata l’intera attività del rappresentante in Svizzera e all’estero.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la pubblicazione dell’avvertimento o dell’esclusione.

Art. 120

Abrogato