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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine
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Legge sui consulenti in brevetti
Allegato (art. 19)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. La legge del 28 agosto 1992 6 sulla protezione dei marchi
Art. 42 cpv. 1
1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.
2. La legge del 5 ottobre 2001 7 sul design
Art. 18 cpv. 1
1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.
3. La legge del 25 giugno 1954 8 sui brevetti
Art. 13
Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge J. Domicilio
all’estero e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in
Svizzera. Non è necessario avere un recapito in Svizzera per:
a. l’inoltro di una domanda di brevetto ai fini dell’attribuzione di una data di deposito;
b. il pagamento di emolumenti, l’inoltro di traduzioni nonché l’inoltro e il trattamento di richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che le richieste non diano adito a contestazioni.