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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine

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Legge sui consulenti in brevetti

Allegato (art. 19)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. La legge del 28 agosto 1992 6 sulla protezione dei marchi

Art. 42 cpv. 1

1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

2. La legge del 5 ottobre 2001 7 sul design

Art. 18 cpv. 1

1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

3. La legge del 25 giugno 1954 8 sui brevetti

Art. 13

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge J. Domicilio

all’estero e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in

Svizzera. Non è necessario avere un recapito in Svizzera per:

a. l’inoltro di una domanda di brevetto ai fini dell’attribuzione di una data di deposito;

b. il pagamento di emolumenti, l’inoltro di traduzioni nonché l’inoltro e il trattamento di richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che le richieste non diano adito a contestazioni.

6 RS 232.11

7 RS 232.12

8 RS 232.14