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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine
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Legge sui consulenti in brevetti
a. si attribuisce il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», di «conseil en brevets», di «consulente in brevetti» o di «patent attorney», senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
b. si attribuisce il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», di «conseil en brevets européens», di «consulente in brevetti europei» o di «european patent attorney» oppure usa un titolo che potrebbe essere frainteso, senza essere iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati, tenuta dall’Ufficio europeo dei brevetti.
2 È fatto salvo il portare una denominazione professionale secondo l’articolo 9 della legge del Principato del Liechtenstein, del 9 dicembre 19925 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.
Art. 16 Violazione del segreto professionale
1 Se violano il segreto professionale secondo l’articolo 10, il consulente in brevetti o i suoi ausiliari sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 20 000 franchi.
2 Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
Art. 17 Perseguimento penale
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18 Disposizione transitoria
1 Su domanda e contro pagamento di un emolumento, nel registro dei consulenti in brevetti viene iscritto chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:
a. ha esercitato a tempo pieno da oltre sei anni in Svizzera un’attività di consulenza in brevetti; o
b. ha esercitato a tempo pieno da oltre tre anni in Svizzera un’attività di consulenza in brevetti ed è iscritto nella lista dei rappresentanti autorizzati, tenuta dall’Ufficio europeo dei brevetti.
2 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempire le condizioni secondo il capoverso 1.
4 L’Istituto rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
5 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43