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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine

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Legge sui consulenti in brevetti

Art. 12 Iscrizione nel registro

1 Su domanda e contro pagamento di un emolumento, l’Istituto iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che adempiono le condizioni secondo l’articolo 2 capoverso 2. Rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempire le condizioni secondo l’articolo 2 capoverso 2.

3 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare la comunicazione elettronica nell’ambito delle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale.

4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

Art. 13 Contenuto del registro

1 L’Istituto iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

a. la data dell’iscrizione;

b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’attinenza o la cittadinanza;

c. il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; ed

d. eventualmente il cognome e nome del datore di lavoro.

2 Può iscrivere altre indicazioni d’interesse pubblico.

3 Ai fini dell’iscrizione nel registro, i consulenti in brevetti devono comunicare senza indugio all’Istituto il mutamento di indicazioni che li riguardano.

Art. 14 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

1 Chiunque può consultare il registro e avere informazioni sul suo contenuto.

2 L’Istituto può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedure di richiamo elettroniche.

3 Contro pagamento di un emolumento chiunque può consultare il fascicolo degli atti di consulenti in brevetti iscritti. L’Istituto limita o nega tale consultazione, quando essa può ledere la sfera privata di una persona iscritta e non possono essere fatti valere motivi preponderanti.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 15 Abuso di titolo

1 È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera: