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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 10 pagine
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Legge sui consulenti in brevetti
Stato in questione o con un’organizzazione soprastatale oppure è comprovata nel singolo caso.
2 Se non riconoscono un diploma di perfezionamento estero, gli uffici competenti decidono come la condizione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b può essere adempita.
3 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per il riconoscimento. Se possibile designa un unico ufficio.
Art. 8 Accreditamento di scuole universitarie e percorsi di perfezionamento L’accreditamento delle scuole universitarie svizzere e di percorsi di perfezionamento svizzeri nel campo del diritto dei beni immateriali è retto dalla legge quadro sulle istituzioni universitarie del...4.
Art. 9 Attività pratica
1 L’attività pratica di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto o di una persona con una qualificazione professionale equivalente.
2 Almeno un anno dell’attività pratica deve essere in rapporto con la Svizzera.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare:
a. gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica;
b. i requisiti di una persona di vigilanza non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
c. le esigenze sotto il profilo dello spazio e del contenuto poste al rapporto dell’attività pratica con la Svizzera.
Sezione 3: Segreto professionale
Art. 10
Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza sui segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione.
Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti
Art. 11 Tenuta del registro
1 L’Istituto tiene il registro dei consulenti in brevetti.
2 Può tenere il registro in forma elettronica.
4 RS ...