Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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di un aumento dei sussidi nell’ipotesi che non venga trovata una soluzione nel senso di trasferimento sulle casse malati. Tale problema non si presenterebbe in un sistema monistico di finanziamento degli ospedali tramite gli assicuratori malattia intesi come monisti. Nel caso di un modello dualistico o di un modello dualistico fisso di finanziamento degli ospedali, un’eventuale modifica delle norme dell’imposta sul valore aggiunto in materia di sussidi provocherebbe ripercussioni anche generalizzate sui bilanci dei Cantoni.
Nel settore sociale occorre partire dal presupposto che non tutta l’imposta potrà essere trasferita sui destinatari delle prestazioni. Ciò comporterebbe maggiori uscite per i bilanci pubblici che cofinanziano queste prestazioni.
b. Formazione e ricerca
Il problema principale della normativa attualmente in vigore in questi settori sono le questioni di delimitazione in ambito di corsi, relazioni e altre manifestazioni di carattere scientifico e formativo: nel caso di simili manifestazioni occorre verificare di volta in volta se l’obiettivo perseguito primariamente è effettivamente la trasmissione di conoscenze o no. Nell’ipotesi negativa la prestazione soggiace all’IVA. Da un profilo oggettivo questa delimitazione è possibile solo con difficoltà ed è fonte di grandi incertezze per il contribuente, circostanza che si rispecchia nel numero superiore alla media di richieste scritte di informazione. A titolo di esempio sono attualmente imponibili: le prestazioni di consulenza, le formazioni specifiche all’azienda (ne approfitta soprattutto il datore di lavoro e non il lavoratore), le manifestazioni in ambito di intrattenimento/avventura/vita sociale (p.es. rafting fluviale, manifestazioni, in particolare attività outdoor volte a rafforzare lo spirito di gruppo), lo sport (p.es. aerobica, spinning). Problematica è altresì l’imposizione delle prestazioni di ristorazione e alberghiere nel settore della formazione. Queste prestazioni devono essere imposte al loro valore di mercato a prescindere dal fatto che questi costi siano fatturati o no ai partecipanti e, nell’affermativa, indipendentemente dal prezzo fatturato. Il prezzo di mercato può essere calcolato approssimativamente in funzione del prezzo di ottenimento (p.es. fattura dell’oste) più un supplemento per costi generali e di utile del 10 percento. La ricerca e lo sviluppo come prestazioni di servizi scientifiche vanno delimitate rispetto alle prestazioni di consulenza. Il finanziamento dei settori della formazione e della ricerca solleva la problematica della delimitazione tra doni e sponsorizzazione. Tale delimitazione è onerosa soprattutto in ambito di ricerca perché è necessario l’esame dei contratti, solitamente voluminosi e redatti in lingua inglese.
All’AFC affluiscono attualmente circa 420 milioni di franchi di entrate di IVA dal settore dell’educazione e dell’insegnamento. Oltre il 95 percento di queste entrate è costituito dalla tassa occulta. Non rientrano in questo settore le prestazioni di educazione eseguite nel settore sociale (p.es. in asili, asili diurni o nidi d’infanzia)161.
Nonostante la nuova normativa prevista, la formazione pubblica permane in ampia misura esclusa dall’imposta perché di norma non è corrisposta alcuna controprestazione per le sue prestazioni. Dalle tasse scolastiche pagate, dalle tasse di corso e da altre prestazioni private di formazione risultano nuove cifre d’affari imponibili sti-
161 Non sono altresì comprese le ripercussioni finanziarie della proposta di riforma nel settore della ricerca.