Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Variante “Sanità”

In questa variante sono escluse dall’imposta anche le prestazioni del settore sanitario e, in parte, del settore sociale (cfr. art. 18 cpv. 1 n. 9 della variante “Sanità”). L’imposizione volontaria di tali prestazioni deve però essere possibile anche in questi settori. Il capoverso 1 lettera a dev’essere quindi adattato in maniera corrispondente.

Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta

Questo articolo disciplina una delle divergenze centrali rispetto al modulo «Legge fiscale» e quindi rispetto alla LIVA attuale. Le esenzioni improprie sono soppresse in ampia misura per avvicinarsi per quanto possibile all’imposta ideale sul valore aggiunto. Permangono escluse dall’imposta soltanto le prestazioni di imposizione difficile o praticamente impossibile o quelle la cui imposizione comporta svantaggi eccessivi.

Questo provvedimento permette di semplificare notevolmente l’IVA (cfr. n. 1.2.3). Le eccezioni all’imposta pongono in breccia il carattere di imposta onnifase al netto dell’IVA nella catena di creazione di valore aggiunto. La soppressione delle esenzioni improprie procura anche vantaggi dal profilo amministrativo. Con la riduzione delle esenzioni improprie sminuisce l’importanza della fattispecie della doppia utilizzazione.

In virtù dell’articolo 18 D-LIVA permangono escluse dall’imposta le sole prestazioni nel settore bancario e assicurativo, nonché l’acquisto e la locazione o l’affitto di immobili, così come le prestazioni della produzione naturale e le prestazioni sovrane. Per la motivazione di questo mantenimento di eccezioni all’imposizione si rinvia al n. 1.2.3.3 seg.

Se nel quadro del presente modulo «Aliquota unica» sono eseguite prestazioni in altri ambiti esclusi dall’imposta ai sensi dell’articolo 18 D-LIVA, tali prestazioni sono imposta con l’aliquota unica dell’articolo 22 D-LIVA.

Le ripercussioni sui rami settoriali interessati possono essere tratteggiate come segue:

a. Sanità e settore sociale

Le difficoltà attualmente esistenti nella prassi sono dovute alla necessità di delimitazione tra prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili, di delimitazione in ambito di assoggettamento soggettivo nonché presso i contribuenti confrontati con più aliquote.

I problemi di delimitazione in ambito di assoggettamento oggettivo si delineano ad esempio a livello di perizie mediche escluse dall’imposta e imponibili, di psicoterapia esclusa dall’imposta e consulenza psicologica imponibile, di massaggi, fisioterapia, consulenza nutrizionale, pedicure prescritti medicalmente ed esclusi dall’imposta e prestazioni di servizi di wellness imponibili, di prestazioni di ostetricia escluse dall’imposta e consulenza alle madri imponibile, di assistenza sanitaria esclusa dall’imposta e cura e assistenza a domicilio imponibili se non sono eseguite da organizzazioni di utilità pubblica, prestazioni di laboratori medici esclusi dall’imposta e imponibili o trattamento terapeutico escluso dall’imposta e previden-