Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 193Fedlex · Rapporto esplicativo

tenuto a un livello basso tramite l’imposizione con l’aliquota ridotta dei beni di primi necessità211.

Nel caso del modulo «2 aliquote» la tassa occulta scende a 4,5 miliardi di franchi. Gli investimenti in edifici di abitazione assorbono 1,2 miliardi di franchi di quest’importo, gli acquisti restanti 3,3 miliardi. La riduzione della tassa occulta rispetto allo status quo è pertanto meno marcata che nel caso del modulo «Aliquota unica». Ciò è dovuto al fatto che l’imposta input sulle prestazioni preliminari e sugli investimenti è gravata in maniera preponderante dall’aliquota normale, che, essendo del 7,6 percento, è nettamente superiore all’aliquota unica del 6,0 percento del modulo «Aliquota unica».

Ne risulta anche che rispetto allo status quo gli utili in termini di benessere a lunga scadenza – utili che derivano dalla minore distorsione fiscale che colpisce le decisioni aziendali nell’ambito dei fattori e delle procedure di produzione – sono minori di quelli del modulo «Aliquota unica». L’Aliquota unica contribuisce al benessere anche perché l’imposizione dei beni di consumo anelastici è maggiore, mentre quella dei beni di consumo elastici è minore rispetto allo status quo. Come illustrato dal numero 3.2.5, a causa della differenziazione di aliquote motivata da considerazioni di politica sociale il modulo «2 aliquote» non può approfittare di questa fonte di benessere. Rispetto allo status quo gli utili in termini di benessere del modulo «2 aliquote» sono quindi generalmente inferiori a quelli del modulo «Aliquota unica». Di massima sussistono i medesimi effetti di distribuzione descritti al numero 3.2.5 relativamente al modulo «Aliquota unica». In considerazione del minore effetto di spinta di questo modulo tali effetti sono però molto meno accentuati. In questo modulo è segnatamente indebolito l’aggravio – che subentra perlomeno a breve termine – dell’onere delle economie domestiche più povere, con un consumo superiore alla media di beni tassati all’aliquota ridotta.

3.5 Sgravio fiscale successivo sulle prestazioni finora escluse dall’imposta

L’IVA intesa come imposta sulla cifra d’affari onnifase è di massima riscossa a tutti i livelli del processo di produzione e di distribuzione. Per evitare un cumulo di imposta e per raggiungere un onere uniforme a prescindere dal numero dei livelli si applica lo strumento della deduzione dell’imposta precedente. Ogni contribuente deve dichiarare periodicamente le cifre d’affari imponibili realizzate e calcolare l’imposta su di esse. In compenso può dedurre come imposta precedente l’imposta che le è stata trasferita, purché le prestazioni ottenute siano state utilizzate per uno scopo imponibile. Non si ha però diritto alla deduzione dell’imposta precedente se le prestazioni sono ottenute per uno scopo escluso dall’imposta o per uno scopo privato. Nel medesimo modo non hanno diritto alla deduzione dell’imposta precedente le imprese che non divengono contribuenti perché non raggiungono il limite di cifra d’affari determinante.

Se le condizioni della deduzione dell’imposta precedente non erano adempite al momento dell’ottenimento delle prestazione o al momento dell’importazione del be-

211 Al n. 1.2.4.1 si rammenta che una simile differenziazione delle aliquote costituisce un mezzo inefficiente di politica sociale e che mezzi molto più efficaci di politica sociale e distributiva sono disponibili nell’ambito delle spese dello Stato o di imposte dirette strutturate in modo progressivo.