Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Sul modello della normativa di allora sarebbe ipotizzabile negare anche nel caso dell’introduzione della revisione della LIVA lo sgravio fiscale successivo sui beni di investimento e sui mezzi d’esercizio per le prestazioni finora escluse dall’imposta e in futuro imponibili. Ne deriverebbe un vero e proprio ingorgo a livello di investimenti, poiché che gli stessi sarebbero rinviati a una data successiva all’entrata in vigore della nuova legge. Ciò sarebbe particolarmente accentuato nell’ultimo anno precedente la sua entrata in vigore.
Le distorsioni concorrenziali già menzionate nel caso della variante 1 sono sensibilmente più incisive nel caso della variante 2.
3.5.3 Variante 3: Concessione integrale e immediata dello sgravio fiscale successivo
Per motivi di sistematica fiscale e di neutralità concorrenziale secondo il Consiglio federale entra in considerazione soltanto la concessione integrale e immediata dello sgravio fiscale successivo. Ne consegue però che, come esposto qui sopra, la Confederazione è confrontata nell’anno dell’entrata in vigore della nuova legge a una minore entrata di imposta sul valore aggiunto di quasi 1,7 miliardi netti di franchi. Conformemente al freno all’indebitamento (art. 126 cpv. 2 Cost.), nel corso del medesimo anno dovrebbe parimenti essere ridotto l’importo massimo delle spese. Ciò sarebbe estremamente problematico dal profilo dell’adempimento dei compiti come anche per motivi di stabilità politica. Poiché è di natura unica, la compensazione indispensabile a livello di spese toccherebbe inevitabilmente il settore senza destinazione vincolata, ossia segnatamente gli investimenti in infrastrutture e in capitale umano. La difesa nazionale e l’agricoltura sono ulteriori vasti settori di compiti che, a mente della loro struttura di spese, potrebbero entrare in linea di conto per una compensazione in ampia misura.
Il freno all’indebitamento prevede nondimeno eccezioni se è realizzata la fattispecie del fabbisogno finanziario eccezionale. Ci si deve pertanto chiedere se in virtù dell’articolo 126 capoverso 3 Cost. la concessione dello sgravio fiscale successivo riveste il carattere di fabbisogno finanziario eccezionale e se l’importo massimo delle spese deve essere aumentato in maniera corrispondente.
3.5.4 Questione dell’eccezionalità e del controfinanziamento
Occorre anzitutto esaminare se lo sgravio fiscale successivo genera effettivamente una necessità di pagamento. A questa domanda va senz’altro risposto affermativamente nella misura in cui lo sgravio fiscale successivo determina effettivamente un pagamento della Confederazione ai contribuenti. In molti casi però non si giunge a un pagamento della Confederazione perché l’imposta dovuta è superiore alla deduzione dell’imposta precedente e perché il contribuente versa quindi un’imposta diminuita dell’importo corrispondente alla deduzione dell’imposta precedente. Anche in questi casi la Confederazione avverte un fabbisogno finanziario, ma può compensare l’impegno corrispondente con il suo credito fiscale; in altre parole è dispensata dall’obbligo di pagare e poi di reclamare l’imposta (lorda). Lo sgravio fiscale successivo determina in questo senso un fabbisogno finanziario ai sensi del freno all’indebitamento.