Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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della revisione della legge non esisteranno più tutte le imprese che hanno effettuato, dopo il 1995, investimenti gravati d’imposta precedente.
Il diritto allo sgravio fiscale successivo sorge con l’inizio dell’assoggettamento. Pertanto, gli esecutori di prestazioni finora escluse dall’imposta e ora assoggettate all’imposta hanno di massima il diritto allo sgravio fiscale successivo a contare dalla data di entrata in vigore della revisione della legge sull’IVA. La restituzione di queste imposte precedenti grava però fortemente sulle finanze della Confederazione, ragione per cui sono illustrate qui di seguito possibili alternative di sgravio fiscale successivo integrale e immediato:
3.5.1 Variante 1: Concessione integrale ma graduale del sgravio fiscale successivo
Se lo sgravio fiscale successivo fosse solo graduale, si eviterebbe il maggiore onere unico di 1,7 miliardi di franchi. I contribuenti nuovi consecutivamente alla riforma dell’IVA comunicherebbero il loro diritto allo sgravio fiscale successivo nell’ambito del loro primo rendiconto. Successivamente esse potrebbero farne valere ogni anno un sesto a titolo di imposta precedente. Questa variante sarebbe finanziabile per il tramite di un supplemento, limitato a 6 anni, di 0,1 punti percentuali di imposta sul valore aggiunto213.
Questa variante presenta nondimeno lacune di sistematica fiscale e provoca distorsioni concorrenziali percettibili. Per quanto concerne la sistematica fiscale si rinvia alle spiegazioni del numero 3.5. Le distorsioni concorrenziali si avvertirebbero soprattutto tra imprese alle quali è concesso unicamente sgravio fiscale successivo graduale e imprese del medesimo ramo, istituite dopo l’entrata in vigore della legge riveduta e registrate come contribuenti, i cui mezzi d’esercizio e beni di investimento sono integralmente sgravati dall’imposta. Ci si deve peraltro aspettare che nei rami settoriali interessati taluni investimenti siano procrastinati fino al momento dell’introduzione della legge riveduta.
Si rammenta comunque che, a titolo di esempio, l’Austria disciplina in questo modo l’imposizione del consumo proprio e lo sgravio fiscale successivo in caso di modifiche d’utilizzazione (§ 12 cpv. 10 segg. Ö-UStG).
3.5.2 Variante 2: Nessuna concessione dello sgravio fiscale successivo
In occasione del passaggio, il 1° gennaio 1995, dall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta sul valore aggiunto, ci si è posta la questione della soppressione degli oneri esistenti di imposta sulla cifra d’affari. A quell’epoca la soppressione dell’imposizione preliminare era possibile unicamente per le merci acquistate in vista della loro rivendita o della loro utilizzazione come materiale di lavorazione per la produzione professionale di merci o per le costruzioni edilizie. I beni di investimento, come pure i mezzi d’esercizio e i beni locati rimanevano pertanto gravati dell’imposta sulla cifra d’affari.
213 Nel modulo «2 aliquote» (n. 3.4) l’aliquota normale sarebbe mantenuta al 7,6%, mentre l’aliquota ridotta salirebbe dal 3,5% al 3,7%.