Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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ne ma sono realizzate in epoca successiva, è dato diritto alla deduzione retroattiva dell’imposta precedente nel quadro del cosiddetto sgravio fiscale successivo (art. 42 della LIVA in vigore).
Nell’ambito del modulo «Aliquota unica» la base fiscale è ampliata in maniera massiccia perché la maggior parte delle prestazioni finora escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 18 LIVA sono d’ora in poi assoggettate all’imposta (cfr. n. 1.2.3). Alle imprese che realizzano simili cifre d’affari era sinora negata la deduzione dell’imposta precedente. I loro stock di merci, i loro mezzi d’esercizio e i loro beni di investimento sono quindi gravati dall’imposta sul valore aggiunto che hanno dovuto pagare al momento dell’acquisto di questi beni e prestazioni di servizi. Se dovessero prelevare l’imposta sulle prestazioni che eseguono, queste imprese non dovrebbero però più essere gravate di alcuna imposta. Pertanto, seconda la dottrina e la prassi vigenti, questa imposta deve di massima essere restituita retroattivamente.
Oltre allo stock di merci possono essere sgravati anche i beni di investimenti e i mezzi di esercizio che possono attivati secondo i principi generali della contabilità. L’imposta precedente deducibile è nondimeno ridotta linearmente del 20 percento per ogni anno trascorso nel caso dei beni mobili usati; la riduzione è del 5 percento nel caso dei beni immobili. Grazie a questo sgravio fiscale successivo è realizzata la neutralità concorrenziale. Tutti gli offerenti sono liberati da qualsiasi tassa occulta sul valore contabile dei loro beni di investimento e dei loro mezzi d’esercizio e dispongono pertanto di armi uguali dal profilo fiscale.
Esempio:
Le prestazioni di scuole guida sono escluse dall’imposta e diventano imponibili nel quadro della riforma dell’IVA. La scuola guida X diviene pertanto contribuente a contare dal 1° gennaio 2011. Essa possiede un veicolo di scuola guida acquistato il 1° marzo 2009 per 35’000 franchi (importo comprensivo dell’IVA del 7,6%). Il locale di teoria e il garage per il veicolo sono in locazione. Con l’inizio dell’assoggettamento la scuola guida X ha diritto allo sgravio fiscale successivo del veicolo di scuola guida:
Acquisto del veicolo (importo comprensivo dell’IVA del 7,6%) fr. 35’000.--
Ammortamento per l’uso 1.3. – 31.12.2009 (20 %) fr. 7’000.--
Ammortamento per l’uso 1.1. – 31.12.2010 (20 %) fr. 7’000.--
Valore attuale determinante per lo sgravio fiscale successivo fr. 21’000.--
sgravio fiscale successivo: 7,6 % di (107,6 %) fr. 21’000.-- = fr. 1’483.25
L’AFC stima in 1,7 miliardi di franchi212 il potenziale dello sgravio fiscale successivo nell’ipotesi che la revisione della legge entri in vigore il 1° gennaio 2011 e che possano essere sgravati unicamente gli investimenti effettuati dopo il 1995, data dell’entrata in vigore della legge. È però possibile che questo importo non venga interamente raggiunto. Occorre infatti considerare da un canto che una parte dei nuovi contribuenti opterà a favore del metodo dell’aliquota saldo e non avrà quindi diritto allo sgravio fiscale successivo e, d’altro canto, che al momento dell’introduzione
212 Nella variante “Sanità”, in cui il settore sanitario rimane escluso dall’imposta (v. n. 3.3), il potenziale di sgravio fiscale successivo ammonta unicamente a 400 milioni di franchi. Di conseguenza, dovrebbe essere superfluo aumentare temporaneamente le aliquote d’imposta per finanziare questo costo sostenuto una volta sola.