Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Anche la fattispecie dell’eccezionalità è data: la disposizione costituzionale (art. 126 cpv. 3 Cost.) è precisata nell’articolo 15 capoverso 1 LFC. Ai sensi di questa disposizione, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale in caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione (lett. a), di adeguamenti del modello contabile (lett. b) e di concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile. Conformemente al messaggio relativo al freno all’indebitamento214, un simile regime derogatorio è necessario in quanto non è possibile fissare in anticipo direttive adeguate concernenti le spese in caso di eventi incontrollabili, come per esempio gravi recessioni, catastrofi naturali, fatti di guerra e altri sviluppi particolari (per es. in materia di asilo). Il messaggio aggiunge che in passato anche gli adeguamenti del modello contabile e delle modalità di pagamento delle sovvenzioni hanno provocato sovraccarichi elevati e durevoli di spese o concentrazioni di pagamenti isolati. A mente di queste considerazioni occorre partire dall’idea che la disposizione in questione circoscrive anche il maggiore onere dovuto alla modifica dell’IVA discusso in questa sede. Nella fattispecie si tratta di un picco unico di spesa dovuto al passaggio dall’assoggettamento con eccezioni all’assoggettamento praticamente senza eccezioni di tutti i rami settoriali all’imposta sul valore aggiunto. Non è ravvisabile una differenza essenziale rispetto all’esempio del cambiamento delle modalità di pagamento dei sussidi menzionato nel messaggio. In entrambi i casi si verificano maggiori spese uniche consecutive al cambiamento di un compito legale che viene di massima mantenuto. Le deduzioni di imposta precedente che non hanno potuto essere conteggiate sull’arco di numerosi anni possono essere effettuate immediatamente sotto forma di sgravio fiscale successivo. L’allibramento è effettuato prevalentemente nell’anno delle modifiche di legge, sebbene le fattispecie economiche rilevanti rimontino a diversi anni addietro. Dal profilo della loro origine le maggiori uscite in ambito di imposta sul valore aggiunto sono paragonabili anche al maggiore onere dovuto alla nuova perequazione finanziaria (NPC). Secondo il rapporto del 23 agosto 2006215 sul piano finanziario 2008–2010 (pag. 28), il fabbisogno finanziario eccezionale si verifica perché entrambe queste spese – quelle per i nuovi compiti della Confederazione e per il nuovo sistema di compensazione che entra immediatamente in vigore e quelle per le prestazioni – concernono gli anni precedenti.

Alla questione dell’applicabilità dell’articolo 126 capoverso 3 Cost. si può pertanto senz’altro rispondere affermativamente, pur con l’inconveniente che l’indebitamento della Confederazione aumenta di circa 1,7 miliardi di franchi, circostanza che va in direzione diametralmente opposta alla strategia di politica finanziaria del Consiglio federale. Come illustrato per ultimo dal piano finanziario 2008–2010, il Consiglio federale persegue a breve termine una stabilizzazione nominale e successivamente una riduzione dell’indebitamento in misura pari ai mutui concessi al Fondo FTP e all’assicurazione contro la disoccupazione. La concessione dello sgravio fiscale successivo deve pertanto essere vincolata imperativamente a un controfinanziamento. Tale abbinamento è effettato in modo conforme allo scopo all’interno del sistema dell’imposta sul valore aggiunto, per il tramite di un aumento limitato nel tempo delle aliquote d’imposta sul valore aggiunto. Un aumento di 0,6 punti percentuali, limitato a un solo anno, di tutte le aliquote d’imposta sul valore aggiunto sarebbe realiz-

214 FF 2000 4047, in particolare pag. 4086 segg.

215 Confederazione Svizzera, Piano finanziario 2008 – 2010, scaricabile all’indirizzo internet. www.efv.admin.ch/d/finanzen/bundfina/pdf_v_07_italien/BBL_Band5_it.pdf