Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 302Fedlex · Rapporto esplicativo
All'aliquota ridotta soggiacciono soltanto i beni e le prestazioni di servizi indicati nell'allegato H della Sesta Direttiva CE. Si tratta segnatamente di alimenti e foraggio, approvvigionamento idrico, medicinali, fornitura di libri, accesso a manifestazioni, alloggio in alberghi e simili.
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Aliquota zero significa che determinate prestazioni fornite in Svizzera, pur non essendo imposte, ammettono in deduzione l'intera imposta precedente (esenzione vera e propria). Qui non sono comprese le esportazioni che sono di norma, a loro volta, parimenti esenti (esenzione vera e propria). Dal punto di vista del diritto transitorio, gli Stati che hanno applicato un'aliquota zero a beni e prestazioni di servizi indicati nell'allegato H della Sesta direttiva già con effetto al 1°gennaio 1991 possono continuare ad applicare tale aliquota (art. 28 cpv. 2 lett. a Sesta direttiva CE).
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Tasso di cambio del 24 ottobre 2006: 1 euro = 1,59 franchi.
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Oppure 250 000 franchi, se l'onere fiscale non supera 4 000 franchi l'anno.