Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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2 Spiegazione delle disposizioni di legge

2.1 Spiegazioni relative al modulo «Legge fiscale»

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e principi della legge

Il capoverso 1 precisa che l’imposta sul valore aggiunto è riscossa sul territorio svizzero. La definizione di territorio svizzero è data all’articolo 3 D-LIVA. L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta generale sul consumo. Lo scopo dell’imposta è quello di tassare l’utilizzo del reddito da parte del consumatore finale (consumo di beni e servizi). Per motivi di praticabilità il consumatore non è direttamente assoggettato, bensì l’imposta è prelevata sulle forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuati dall’impresa, la quale potrà però ripercuoterla sul prezzo. L’impresa contribuente recupera l’imposta che gli è stata trasferita deducendola a titolo d’imposta precedente. La rigorosa applicazione di questo sistema, concepito come imposta onnifase con deduzione dell’imposta precedente, ha, di norma, quale conseguenza l’imposizione unicamente della cifra d’affari realizzata allo stadio del consumatore finale mentre l’impresa non deve versare nessuna imposta.

Il capoverso 2 è stato riformulato. Viene menzionato esplicitamente il principio della redditività di pagamento e riscossione. Pertanto in questo modo, è chiaramente indicato che al momento della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto devono essere prese in considerazione, con particolare attenzione, le esigenze e richieste delle imprese assoggettate. Il legislatore ha disposto la riscossione dell’imposta in modo tale che le persone assoggettate possano adempiere i loro obblighi con un dispendio minimo di tempo e di costo. Inoltre, l’AFC che deve riscuotere l’imposta è tenuta a scegliere i provvedimenti e la prassi in modo che la riscossione dell’imposta cagioni in minor dispendio possibile ai contribuenti. Legislatore e amministrazione devono quindi entrambi fare in modo che la riscossione dell’imposta si fondi su principi semplici. Questi principi costituiscono direttive per il legislatore e l’amministrazione senza che i contribuenti possano avvalersi direttamente diritti soggettivi, in quanto detti principi sono a volte difficili da conciliare. Conflittuali sono in particolare il principio della neutralità concorrenziale e quello della redditività di pagamento e riscossione. Al legislatore incombe quindi il compito di renderli compatibili. Il principio della messa in conto dell’imposta precedente non viene più menzionato in quanto questo principio fondamentale risulta dall’essenza stessa dell’imposta sul valore aggiunto quale imposta onnifase con deduzione dell’imposta precedente come risulta dal capoverso 1.

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

L’articolo attualmente in vigore è suddiviso in due capoversi ed è perciò reso più trasparente. I diritti di entrata e le tasse di mutazione non dovrebbero includere l’imposta sul valore aggiunto nella loro base di calcolo. Questo complemento di formulazione consente di evitare che venga riscossa un’imposta sull’imposta. La determinazione della base di calcolo di queste imposte non è tuttavia di competenza del legislatore in quanto si tratta di tasse cantonali. Tuttavia, in questa legge deve essere disposto che le predette tasse non devono entrare nella base di calcolo per la ri-