Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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scossione dell’imposta. Questo principio è espressamente sancito dall’articolo 3 lettera h numero 7 D-LIVA.

Art. 3 Definizioni

Il presente articolo compendia e definisce i più importanti concetti della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Finora questi concetti, non chiaramente definiti, erano disseminati sull’arco di tutta la legge.

La lettera a corrisponde all’articolo 3 LIVA, con le modifiche rese necessarie dalle modifiche della nuova legge sulle dogane. Il secondo, terzo e quarto periodo corrispondono all’articolo 3 capoverso 3 LIVA e rimangono invariati nel loro contenuto. L’inclusione delle “prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione” non è necessaria in quanto queste prestazioni sono generalmente considerate quali prestazioni di servizi. Il terzo periodo è stato migliorato dal profilo linguistico.

La lettera b riunisce le definizioni di beni attualmente formulate negli articoli 6 capoverso 3 e 73 capoverso 2 LIVA.

La lettera c definisce la «prestazione», un concetto che assume grande rilievo nella legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La prestazione imponibile in Svizzera è l’oggetto fiscale della LIVA e quindi il concetto generale di beni e di prestazioni di servizi sottoposti all’IVA.

Il contenuto della prestazione costituisce uno dei numerosi criteri di determinazione del luogo della prestazione. La prestazione esclusa dall’imposta è il punto di partenza per il calcolo della riduzione dell’imposta precedente. Inoltre l’attribuzione della controprestazione alle singole prestazioni imponibili costituisce il fondamento per la determinazione della base di calcolo dell’imposta e dell’aliquota applicabile. Anche l’assoggettamento si riallaccia a diversi limiti di prestazioni imponibili. I criteri di delimitazione applicati alla definizione della prestazione rappresentano simultaneamente i limiti della capacità di prelievo fiscale dello Stato nei confronti del singolo. Pertanto questo concetto deve perlomeno essere definito nei suoi tratti fondamentali. Il concetto di prestazione comprende i seguenti elementi centrali:

- Il valore deve essere economico: il concetto di «valore economico» comprende

tutto ciò che l’economia e la cultura valutano come denaro o altri valori economici. Si può trattare di una fornitura di merci o di una prestazione di servizi. Rientra nell’ambito di queste ultime anche l’obbligo di omissione. Non ne fanno invece parte le attività e i comportanti non valutati come denaro o altri valori economici in ambito di etica, morale, religione, politica e simili. La questione della delimitazione non si pone affatto perché ogni volta che simili attività e comportamenti sono remunerati in denaro o in altri valori economici essi sono palesemente valutabili e costituiscono pertanto un valore economico.

- Il valore deve essere concesso a titolo oneroso: il fatto che nel disegno di legge

la prestazione venga descritta con il concetto di «concessione» è destinato ad esprimere che questo valore economico può affluire al destinatario della prestazione nelle modalità più diverse. Deve essere effettuato un trasferimento. Questa «concessione» deve adempiere determinate condizioni: in questo senso si considera concessione unicamente il processo attivo e volontario da parte del prestatore. Dal profilo dell’IVA la successione legale nel quadro dell’eredità non costituisce una prestazione. Inoltre, il valore è accordato unicamente in quanto in