Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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glianza di trattamento a livello svizzero e migliorando la neutralità concorrenziale riconoscendo certi titoli di diplomi medici stranieri. La nuova espressione “sotto la sorveglianza e responsabilità” definisce lo stretto rapporto della prestazione eseguita dai medici e dal personale curante, così come da tutte le professioni mediche riconosciute, comprese le prestazioni dei loro ausiliari, senza tuttavia estendere eccessivamente il limite delle prestazioni mediche.
Numero 2 lettera b: La diagnostica comprende le prestazioni degli istituti di radiografia e laboratori medici, se sono eseguite da personale medico riconosciuto dallo Stato. L’analitica (p. es. gli esami del sangue o dei virus o veleni) non richiede, di regola, personale medico ma altri specialisti, per cui questa esigenza non si pone. Tuttavia, deve trattarsi di analisi destinate a pazienti ben definiti e identificabili. Ciò corrisponde per l’essenziale alla regola in vigore che esclude dall’imposta le analisi del sangue di pazienti “concreti”, così come le consulenze di un medico consultante in relazione ai diagnosi fatte per pazienti definiti. Di conseguenza, non sono escluse dall’imposta per esempio l’analisi dell’igiene di una sala operatoria effettuata da un medico o la consulenza medica esterna effettuata da un medico nell’ambito della statistica dei pazienti.
Il numero 2 lettera c esclude dall’imposta i medicinali e gli apparecchi e mezzi ausiliari medici che sono utilizzati direttamente sul paziente durante la sua cura medica. Tuttavia, se tali beni vengono dati o confidati al paziente per essere utilizzati al suo domicilio essi formano oggetto di forniture di beni a sé stanti che devono essere imposte all’aliquota applicabile.
Il numero 2 lettera d esclude parimenti dall’imposta le operazioni strettamente legate ai trattamenti effettuati in ospedali, case per anziani, case di riposo e case per disabili. Questa categoria di operazioni include la consegna di pasti e bevande preparati nelle cucine degli ospedali e forniti in relazione al trattamento dei pazienti o residenti. Per contro, le caffetterie, i chioschi e gli stand di fiori situati negli ospedali e stabilimenti dello stesso genere devono imporre le loro cifre d’affari, indipendentemente che i loro clienti siano pazienti, visitatori o altre persone. Questa regola corrisponde per l’essenziale a quella attualmente in vigore.
Il numero 2 lettera e corrisponde all’attuale normativa. Il fatto che sia imponibile la fornitura di protesi ed apparecchi ortopedici non fissati stabilmente al corpo del paziente risulta dall’interpretazione e contrario della disposizione e non necessita di ulteriori esplicite spiegazioni.
Il numero 2 lettera f corrisponde essenzialmente alla disposizione in vigore nel numero 4 in conformità della quale sono escluse dall’imposta le prestazioni di cura di base e i trattamenti eseguiti da organizzazioni Spitex di diritto pubblico e privato, purché siano assunti dall’assicurazione malattia. La prescrizione del medico non è più una condizione poiché non è più richiesta dall’attuale prassi.
Il numero 2 lettera g prevede un’eccezione all’imposizione della messa a disposizione di personale e va notevolmente oltre all’attuale numero 12. In particolare sono stati aboliti i caratteri religiosi, filosofici e non lucrativi di modo che risulta escluso dall’imposta il prestito di personale fra gli ospedali pubblici e privati normali. Tuttavia, la messa a disposizione di personale si limita al personale che effettua trattamenti o cure ai malati. Questo personale non dev’essere necessariamente personale medico riconosciuto dallo Stato ma può trattarsi anche di personale ausiliario. A questa categoria può essere attribuito in via sussidiaria anche il personale messo a disposizione fra ospedali pubblici o privati per esempio durante i periodi di vacanza