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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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nimo della cifra d’affari determinante di cui all’articolo 9 capoverso 1, purché la cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche superi 25 000 franchi annui.

2Se un servizio autonomo è assoggettato all’imposta ai sensi del capoverso 1, sono imponibili le prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche, le prestazioni del medesimo genere fornite ad altre collettività pubbliche o consorzi e le prestazioni del medesimo genere fornite ad altri servizi delle medesima collettività pubblica; in questo ultimo caso vi è impunibilità soltanto se detti servizi forniscono principalmente prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche.

3I servizi possono costituirsi in un unico soggetto fiscale.

Art. 12 Imposizione di gruppo Art. 12 Imposizione di gruppo Art. 12 Imposizione di gruppo

Le imprese con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono vincolate tra di loro sotto una direzione unica possono costituire su richiesta un unico soggetto fiscale (gruppo).

Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento

1L’assoggettamento inizia:

a. a contare dalla fine dell’anno in cui è stata realizzata la cifra d’affari determinante secondo l’articolo 9 capoverso 1;

b. per i servizi autonomi a contare dall’anno in cui hanno adempiuto le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1;

c. con l’avvio dell’attività se l’attività determinante per l’assoggettamento viene avviata ex novo ed è presumibile che nei 12 mesi successivi venga superata la cifra d’affari determinante secondo gli articoli 9 capoverso 1 o 11 capoverso 1.

2L’assoggettamento termina con l’annuncio di fine dell’assoggettamento o con la fine dell’attività imprenditoriale, al più tardi con la conclusione della liquidazione del contribuente. L’annuncio di fine dell’assoggettamento è possibile alla fine del periodo fiscale nel quale il limite di cifra d’affari determinante per l’assoggettamento obbligatorio non viene più superato ed è presumibile che non verrà superato nemmeno nel successivo periodo fiscale.

3L’assoggettamento volontario inizia al più presto con l’inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta o con il mancato annuncio di fine dell’assoggettamento sebbene le sue condizioni siano venute a cadere.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto7