Progetto

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 56Fedlex · Progetto

f. indicando un numero di registro, finge di essere iscritto nel

registro dei contribuenti;

g. rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare

esecuzione di un controllo.

Art. 85 Ricettazione fiscale Art. 85 Ricettazione fiscale Art. 85 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in

custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare beni di cui sa o

deve supporre che sono stati sottratti all’imposta alla quale sono

assoggettati, è punito secondo la pena applicabile all’autore

dell’infrazione.

Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la

determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della

legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale ammini-

strativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati

all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento

contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento

della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale

amministrativo amministrativo amministrativo

1La legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale am-

ministrativo è applicabile.

2Il perseguimento delle infrazioni in materia di imposte sul

territorio svizzero e in materia di imposte a carico dell'acquiren-

te spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni e

quello in materia di imposta sull’importazione all’Amministra-

zione federale delle dogane.

3Nelle cause penali materialmente strettamente connesse di

competenza sia dell'Amministrazione federale delle contribu-

zioni sia dell'Amministrazione federale delle dogane può essere

decisa la riunione del perseguimento penale nelle mani di una

delle due autorità, se le stesse lo convengono.

4Il disciplinamento delle competenze di cui ai capoversi 2 e 3 si

applica anche al perseguimento della disobbedienza a decisioni

dell’autorità (art. 292 del Codice penale25).

23RS 313.0

24RS 313.0

25RS 311.0

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto56