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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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f. indicando un numero di registro, finge di essere iscritto nel
registro dei contribuenti;
g. rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare
esecuzione di un controllo.
Art. 85 Ricettazione fiscale Art. 85 Ricettazione fiscale Art. 85 Ricettazione fiscale
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in
custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare beni di cui sa o
deve supporre che sono stati sottratti all’imposta alla quale sono
assoggettati, è punito secondo la pena applicabile all’autore
dell’infrazione.
Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda Art. 86 Infrazioni commesse nell’azienda
Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la
determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della
legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale ammini-
strativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati
all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento
contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento
della multa l’azienda (art. 7 DPA).
Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale
amministrativo amministrativo amministrativo
1La legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale am-
ministrativo è applicabile.
2Il perseguimento delle infrazioni in materia di imposte sul
territorio svizzero e in materia di imposte a carico dell'acquiren-
te spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni e
quello in materia di imposta sull’importazione all’Amministra-
zione federale delle dogane.
3Nelle cause penali materialmente strettamente connesse di
competenza sia dell'Amministrazione federale delle contribu-
zioni sia dell'Amministrazione federale delle dogane può essere
decisa la riunione del perseguimento penale nelle mani di una
delle due autorità, se le stesse lo convengono.
4Il disciplinamento delle competenze di cui ai capoversi 2 e 3 si
applica anche al perseguimento della disobbedienza a decisioni
dell’autorità (art. 292 del Codice penale25).
23RS 313.0
24RS 313.0
25RS 311.0
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto56