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Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine

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b. le due materie specifiche.

2Nei campi d’apprendimento interdisciplinare non si svolgono esami finali.

3Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.

4Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.

5Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella

preparazione e nello svolgimento degli esami finali.

Art. 21 Periodo

1Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

2L’esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

3Per le formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono periodi di pratica al termine della formazione gli esami finali possono tenersi prima dell’inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare è elaborato dopo la conclusione del periodo di pratica.

Art. 22 Diplomi di lingue riconosciuti

L’UFFT può riconoscere i diplomi di lingue straniere in sostituzione degli esami finali nelle materie corrispondenti o come parte integrante di questi ultimi.

Art. 23 Calcolo delle note

1Nelle materie nelle quali sono previsti gli esami finali la nota si compone per metà della nota dell’esame e per metà della nota scolastica.

2La nota dell’esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni negli esami nella materia corrispondente.

3La nota scolastica è data dalla media di tutte le note semestrali della materia corrispondente.

4Nei campi d’apprendimento interdisciplinare la nota corrisponde alla nota scolastica.

5Nel progetto didattico interdisciplinare la valutazione, espressa mediante una nota, verte sul processo di elaborazione, sul prodotto e sulla presentazione.

6Il calcolo della nota complessiva è compiuto secondo l’articolo 15 capoverso 2.

Art. 24 Superamento dell’esame

1Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale contano:

a. le note delle materie fondamentali;

b. le note dei campi d’apprendimento interdisciplinare;

c. le note delle materie specifiche;

d. la nota del progetto didattico interdisciplinare.

2Ai fini del superamento si applicano per analogia le condizioni per la promozione di cui all’articolo 16 capoverso 2.

Art. 25 Ripetizione

1Qualora l’esame di maturità professionale non sia superato, esso può essere ripetuto una volta.