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Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine

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Art. 7 Materie fondamentali

1

Le materie fondamentali sono:

a. prima lingua nazionale;

b. seconda lingua nazionale;

c. terza lingua;

d. matematica.

2

I Cantoni stabiliscono le lingue.

Art. 8 Campi d’apprendimento interdisciplinare

1I campi d’apprendimento interdisciplinare sono:

a. scienze naturali (biologia, chimica, fisica);

b. società ed economia (storia, politica, diritto, economia politica).

2Nei campi d’apprendimento interdisciplinare sono impartite conoscenze di base e si

promuovono in particolare la capacità di lavorare autonomamente, il pensiero reticolare, il trasferimento degli apprendimenti, la gestione di progetti e la comunicazione.

Art. 9 Materie specifiche

1Le materie specifiche permettono di caratterizzare l’impostazione della formazione generale approfondita.

2Vengono offerte due materie specifiche, nella seguente combinazione:

a. matematica e fisica;

b. chimica e fisica;

c. contabilità analitica/finanziaria ed economia;

d. creazione e arte;

e. psicologia e sociologia.

3Le persone in formazione devono scegliere una delle combinazioni offerte, a prescindere dal campo in cui compiono la formazione professionale di base.

Art. 10 Progetto didattico interdisciplinare

1Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione redigono o creano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è compreso nel ciclo di formazione ed è parte integrante dell’esame di maturità professionale.

2Nel progetto didattico interdisciplinare la persona in formazione stabilisce collegamenti:

a. con il mondo del lavoro; e

b. con almeno due ambiti relativi alle materie fondamentali o ai campi d’apprendimento interdisciplinare o alle materie specifiche scelte.