Progetto
Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine
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Art. 7 Materie fondamentali
1
Le materie fondamentali sono:
a. prima lingua nazionale;
b. seconda lingua nazionale;
c. terza lingua;
d. matematica.
2
I Cantoni stabiliscono le lingue.
Art. 8 Campi d’apprendimento interdisciplinare
1I campi d’apprendimento interdisciplinare sono:
a. scienze naturali (biologia, chimica, fisica);
b. società ed economia (storia, politica, diritto, economia politica).
2Nei campi d’apprendimento interdisciplinare sono impartite conoscenze di base e si
promuovono in particolare la capacità di lavorare autonomamente, il pensiero reticolare, il trasferimento degli apprendimenti, la gestione di progetti e la comunicazione.
Art. 9 Materie specifiche
1Le materie specifiche permettono di caratterizzare l’impostazione della formazione generale approfondita.
2Vengono offerte due materie specifiche, nella seguente combinazione:
a. matematica e fisica;
b. chimica e fisica;
c. contabilità analitica/finanziaria ed economia;
d. creazione e arte;
e. psicologia e sociologia.
3Le persone in formazione devono scegliere una delle combinazioni offerte, a prescindere dal campo in cui compiono la formazione professionale di base.
Art. 10 Progetto didattico interdisciplinare
1Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione redigono o creano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è compreso nel ciclo di formazione ed è parte integrante dell’esame di maturità professionale.
2Nel progetto didattico interdisciplinare la persona in formazione stabilisce collegamenti:
a. con il mondo del lavoro; e
b. con almeno due ambiti relativi alle materie fondamentali o ai campi d’apprendimento interdisciplinare o alle materie specifiche scelte.