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Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine

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3Le richieste di riconoscimento devono essere presentate dall’autorità cantonale all’UFFT.

4L’UFFT decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.

Art. 29 Revoca del riconoscimento

1Qualora un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfi più i requisiti, l’UFFT fissa un termine per l’eliminazione delle lacune.

2Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non vengono eliminate conformemente alle prescrizioni, l’UFFT revoca il riconoscimento.

3Esso consulta previamente l’autorità cantonale competente e la Commissione federale di maturità professionale.

Art. 30 Qualifiche dei docenti

I docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale devono soddisfare i requisiti minimi di cui al capitolo 6, in particolare agli articoli 40, 43 e 46, dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 31 Confederazione

L’UFFT ha i compiti e le competenze seguenti:

a. esercita l’alta sorveglianza sulla maturità professionale federale;

b. provvede al coordinamento a livello svizzero;

c. decide in merito a progetti pilota che contemplano deroghe alle disposizioni della presente

ordinanza o del programma quadro.

Art. 32 Commissione federale di maturità professionale

1La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell’organizzazione del mondo del lavoro e delle scuole universitarie professionali.

2Essa si autocostituisce.

3Essa può, di propria iniziativa, presentare proposte all’UFFT, segnatamente inerenti

all’evoluzione futura della maturità professionale.

4Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, segnatamente con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

Art. 33 Cantoni

Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, la sua esecuzione spetta ai Cantoni.

3 RS 412.101