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Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine
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Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione
Art. 11 Programma quadro
L’UFFT emana un programma quadro. Esso comprende:
a. gli obiettivi d’apprendimento relativi alle materie fondamentali, ai campi
d’apprendimento interdisciplinare e alle materie specifiche;
b. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e campi di apprendimento;
c. direttive concernenti l’interdisciplinarità e il progetto didattico interdisciplinare;
d. le materie e le modalità contemplate per gli esami finali;
e. direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.
Art. 12 Organizzazione dei cicli di formazione
1L’insegnamento per la maturità professionale può essere frequentato:
a. durante la formazione professionale di base;
b. parallelamente all’attività professionale o in un’offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base.
2Non può essere frequentato prima dell’inizio della formazione professionale di base.
3I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell’insegnamento professionale.
4L’insegnamento per la maturità professionale costituito da un’offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base ha una durata di almeno due semestri.
5In casi giustificati l’UFFT può prevedere un diverso disciplinamento. Può autorizzare deroghe su richiesta delle autorità cantonali.
Art. 13 Procedura e condizioni di ammissione
1Le condizioni e le procedure di ammissione all’insegnamento per la maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2Essi si orientano alle condizioni e alle procedure per accedere alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
Art. 14 Convalida di apprendimenti già acquisiti
1Può essere dispensato dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone già delle conoscenze e delle capacità necessarie. Nella pagella semestrale invece della nota è riportata la dicitura «dispensato».
2L’autorità cantonale può dispensare dall’esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere già le conoscenze e le capacità necessarie. Nell’attestato di maturità professionale invece della nota è riportata la dicitura «acquisito».