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Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine

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2I maturandi sono capaci di acquisire nuovo sapere, di sviluppare la curiosità,

l’immaginazione, la facoltà di comunicazione e di lavorare da soli e in gruppo. Sono in grado di comprendere il mondo del lavoro e i suoi complessi processi, di integrarsi, di intraprendere attività professionali specialistiche complesse e di svilupparsi professionalmente.

3I maturandi padroneggiano una lingua nazionale e hanno acquisito buone conoscenze di due altre lingue nazionali o straniere. Sono capaci di esprimersi con chiarezza e precisione e imparano a scoprire le ricchezze e le particolarità della cultura di cui ogni lingua è il vettore.

4I maturandi si sanno situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad

esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 4 Acquisizione della formazione

1La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.

2Per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno compiuto un ciclo di

formazione riconosciuto l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) disciplina l’esame di maturità professionale federale.

Art. 5 Durata della formazione

1La formazione per l’esame di maturità professionale contempla complessivamente almeno 5 700 ore di studio per una formazione professionale di base triennale e almeno 7 600 ore di studio per una formazione professionale di base quadriennale. Di queste almeno 1 800 ore sono dedicate alla formazione generale approfondita.

2Le ore di studio di cui al capoverso 1 includono:

a. la formazione professionale pratica;

b. i corsi interaziendali;

c. le ore di presenza scolastica;

d. il tempo medio richiesto per lo studio autonomo e per lavori individuali o di gruppo;

e. le verifiche dell’apprendimento e le procedure di qualificazione.

Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale

Art. 6 Ripartizione dell’insegnamento

1L’insegnamento per la maturità professionale verte su:

a. materie fondamentali;

b. campi d’apprendimento interdisciplinare;

c. materie specifiche.

2Esso include inoltre l’elaborazione, svolta seguendo le istruzioni ricevute e sotto assistenza, di un progetto didattico interdisciplinare.