Progetto
Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
2I maturandi sono capaci di acquisire nuovo sapere, di sviluppare la curiosità,
l’immaginazione, la facoltà di comunicazione e di lavorare da soli e in gruppo. Sono in grado di comprendere il mondo del lavoro e i suoi complessi processi, di integrarsi, di intraprendere attività professionali specialistiche complesse e di svilupparsi professionalmente.
3I maturandi padroneggiano una lingua nazionale e hanno acquisito buone conoscenze di due altre lingue nazionali o straniere. Sono capaci di esprimersi con chiarezza e precisione e imparano a scoprire le ricchezze e le particolarità della cultura di cui ogni lingua è il vettore.
4I maturandi si sanno situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad
esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.
Art. 4 Acquisizione della formazione
1La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2Per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno compiuto un ciclo di
formazione riconosciuto l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) disciplina l’esame di maturità professionale federale.
Art. 5 Durata della formazione
1La formazione per l’esame di maturità professionale contempla complessivamente almeno 5 700 ore di studio per una formazione professionale di base triennale e almeno 7 600 ore di studio per una formazione professionale di base quadriennale. Di queste almeno 1 800 ore sono dedicate alla formazione generale approfondita.
2Le ore di studio di cui al capoverso 1 includono:
a. la formazione professionale pratica;
b. i corsi interaziendali;
c. le ore di presenza scolastica;
d. il tempo medio richiesto per lo studio autonomo e per lavori individuali o di gruppo;
e. le verifiche dell’apprendimento e le procedure di qualificazione.
Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale
Art. 6 Ripartizione dell’insegnamento
1L’insegnamento per la maturità professionale verte su:
a. materie fondamentali;
b. campi d’apprendimento interdisciplinare;
c. materie specifiche.
2Esso include inoltre l’elaborazione, svolta seguendo le istruzioni ricevute e sotto assistenza, di un progetto didattico interdisciplinare.