Progetto

Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

2La ripetizione concerne solo le materie nelle quali è stata ottenuta una nota insufficiente al primo tentativo.

3Qualora le note dei campi d’apprendimento interdisciplinare siano insufficienti deve essere sostenuta una prova d’esame.

4In caso di ripetizione vale la nota d’esame delle materie e dei campi ripetuti senza

considerazione della nota scolastica.

5Dietro domanda all’autorità cantonale è possibile ripetere l’intero esame.

6Se per la ripetizione l’insegnamento di preparazione è frequentato per almeno due semestri, per il calcolo delle note scolastiche si considerano solo le nuove note.

7Il periodo della ripetizione è stabilito dall’autorità cantonale.

Art. 26 Conseguenze del mancato superamento

1Chi non ha superato l’esame di maturità professionale preparato durante la formazione professionale di base consegue comunque l’attestato federale di capacità, purché siano soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento.

2L’autorità cantonale disciplina lo svolgimento e la natura degli esami sostituitivi necessari e stabilisce le disposizioni per situazioni particolari.

Art. 27 Attestato federale di maturità professionale

1Nel certificato delle note che accompagna l’attestato federale di maturità professionale sono riportate:

a. la nota complessiva;

b. le note delle materie fondamentali;

c. le note dei campi d’apprendimento interdisciplinare;

d. le note delle materie specifiche;

e. la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare.

2Nel certificato delle note figura se una parte dell’esame di maturità, ad esclusione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in una o più lingue straniere, con specificazione delle lingue.

3L’UFFT assicura l’uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 28 Principio, condizioni e procedura

1I cicli di formazione per la maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.

2Essi sono riconosciuti se:

a. sono rispettate le disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;

b. è stato emanato un programma per l’insegnamento;

c. sono previste procedure di qualificazione adeguate;

d. esistono strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;

e. i docenti possiedono le qualifiche di cui all’articolo 30.