Progetto
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 3 pagine
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Credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria. DF
Art. 3
1 I costi già accumulati per la progettazione dello sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all’articolo 1.
2 In questo contesto, i seguenti crediti d’impegno sono adeguati come segue:
a. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
b. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all’articolo 4 del decreto federale I dell’11 dicembre 20025 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.
Art. 4
1 Il presente decreto non sottostà al referendum.
2 Entra in vigore contemporaneamente alla legge.
4 FF 2000 126
5 FF 2003 97