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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 2 pagine

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Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può segnatamente:

a. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d’impegno menzionati nell’articolo 1 lettere a–h;

b. liberare i crediti d’impegno in fasi successive;

c. liberare riserve (art. 1 lett. i) a favore degli altri crediti d’impegno se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati in altro modo;

d. aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato,

dell’imposta sul valore aggiunto e degli interessi intercalari;

e. negoziare, nell’ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.

Art. 3

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell’avanzamento dei lavori di costruzione e dell’evoluzione dei costi alla Delegazione delle finanze dell’Assemblea federale e alla Delegazione di vigilanza della NFTA.

Art. 4

Sono abrogati:

a. il decreto federale dell’8 dicembre 19994 sul finanziamento del transito alpino;

b. il decreto federale del 10 giugno 20045 concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1.

Art. 5

Gli impegni sottoscritti nell’ambito dell’esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all’articolo 1.

Art. 6

Il presente decreto non sottostà al referendum.

4 FF 2000 136, 2004 3267

5 FF 2004 3267