Progetto
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 2 pagine
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Art. 2
Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può segnatamente:
a. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d’impegno menzionati nell’articolo 1 lettere a–h;
b. liberare i crediti d’impegno in fasi successive;
c. liberare riserve (art. 1 lett. i) a favore degli altri crediti d’impegno se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati in altro modo;
d. aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato,
dell’imposta sul valore aggiunto e degli interessi intercalari;
e. negoziare, nell’ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.
Art. 3
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell’avanzamento dei lavori di costruzione e dell’evoluzione dei costi alla Delegazione delle finanze dell’Assemblea federale e alla Delegazione di vigilanza della NFTA.
Art. 4
Sono abrogati:
a. il decreto federale dell’8 dicembre 19994 sul finanziamento del transito alpino;
b. il decreto federale del 10 giugno 20045 concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1.
Art. 5
Gli impegni sottoscritti nell’ambito dell’esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all’articolo 1.
Art. 6
Il presente decreto non sottostà al referendum.
4 FF 2000 136, 2004 3267
5 FF 2004 3267