Progetto
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 9 pagine
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3 Il Cantone di dimora dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.
Art. 93 cpv. 4
4Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.
Art. 94 Abrogato
Art. 100 cpv. 5
5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.
Art. 104 Comunicazione preliminare dei dati sui passeggeri
1 Per migliorare l’esecuzione dei controlli di confine e lottare più efficacemente contro le entrate e i transiti illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce per quali voli le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali sui passeggeri trasportati. L’Ufficio federale determina a quale ufficio vanno comunicati i dati.
2 Una comunicazione giusta il capoverso 1 comporta le seguenti categorie di dati:
a. generalità (cognomi, nomi, data di nascita, cittadinanza);
b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;
c. aeroporto di destinazione in Svizzera;
d. numero del trasporto;
e. ora di partenza e d'arrivo;
f. primo punto d'imbarco;
g. numero complessivo di passeggeri trasportati con il volo in questione.
3 L'ufficio determinato dall’Ufficio federale secondo il capoverso 1 trasmette i dati personali comunicatigli dalle imprese di trasporto aereo alle autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti.
4 L’Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni relative ad aspetti tecnici della procedura di comunicazione. Di regola la comunicazione dei dati sui passeggeri secondo il capoverso 2 deve avvenire in linea tramite terminali di dati collegati all’ordinatore. In via eccezionale i dati possono essere comunicati a lotti su supporti elettronici di dati o per scritto (moduli di comunicazione)